(Trattato-art. 6)
                             Articolo 6 
                     Richiesta di Trasferimento 
 
  1. Il trasferimento puo' essere richiesto: 
    a) dallo Stato di Condanna; 
    b) dallo Stato di Esecuzione; 
    c) dalla persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza, o
da terzi legittimati ad agire per conto della persona a  norma  della
legge di uno dei due Stati. 
  2. La richiesta e le risposte sono formulate per  iscritto  e  sono
indirizzate alle Autorita' Centrali designate ai sensi  dell'Articolo
3 del presente Trattato. 
  3.  Le  Autorita'  Centrali  possono  anticipare  la  richiesta   e
qualsiasi documentazione che fosse necessaria mediante l'utilizzo  di
mezzi elettronici che consentano un migliore e piu' agile scambio tra
loro.