Articolo 7 Scambio di informazioni e documenti a sostegno 1. Ciascuno Stato trasmette senza indugio all'altro Stato la richiesta di trasferimento e inoltra le informazioni e la documentazione di seguito indicate. 2. Lo Stato di Condanna trasmette: a) le informazioni sulle generalita' della persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza (nome, data, luogo di nascita) e, ove possibile, una copia di un valido documento di identificazione di tale persona e le sue impronte digitali; b) le informazioni sul luogo di residenza o il domicilio nello Stato di Esecuzione della persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza, se conosciute; c) le informazioni relative al tipo di pena, alla durata della stessa, alla data di inizio dell'esecuzione ed al suo termine finale, al periodo di tempo gia' scontato, al periodo di tempo che manca da scontare ed ai benefici penali ottenuti. In caso di sentenza relativa a piu' reati, o in caso di piu' sentenze, informazioni necessarie per comprendere in che modo sia stata determinata la durata totale della pena; d) le informazioni relative al tipo ed alla durata della misura di sicurezza. In caso di sentenza relativa a piu' reati, o in caso di piu' sentenze, informazioni necessarie per comprendere in che modo sia stata determinata la durata totale della misura; e) le informazioni sul computo della detenzione preventiva, sui condoni o diminuzioni di pena; f) la copia della sentenza irrevocabile; g) la copia delle disposizioni di legge e una sintetica descrizione dei fatti sui quali si basa la sentenza; h) se opportuno, un rapporto medico-sociale sulla persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza, informazioni sul trattamento sanitario e penitenziario eseguito nello Stato di Condanna ed ogni raccomandazione per la prosecuzione di detto trattamento nello Stato di Esecuzione; i) la dichiarazione con la quale la persona menzionata all'Articolo 4 lettera e) manifesta il consenso al trasferimento; j) la dichiarazione mediante la quale lo Stato di Condanna manifesta il consenso al trasferimento della persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza; k) qualsiasi ulteriore informazione o documento che lo Stato di Esecuzione consideri necessario al fine della decisione. 3. Lo Stato di Esecuzione trasmette: a) una dichiarazione o un documento da cui risulti che la persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza e' cittadino dello Stato di Esecuzione; b) una copia delle disposizioni di legge dello Stato di Esecuzione dalle quali risulti che gli atti o le omissioni per i quali e' stata emessa la sentenza nello Stato di Condanna costituiscono reato anche per la legge dello Stato di Esecuzione; c) una dichiarazione contenente le informazioni sulle conseguenze del trasferimento, in conformita' a quanto stabilito all'Articolo 12 del presente Trattato; d) la dichiarazione con la quale lo Stato di Esecuzione manifesta il consenso al trasferimento della persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza e si impegna ad eseguire la sentenza; e) qualsiasi ulteriore informazione o documento che lo Stato di Condanna consideri necessario al fine della decisione. 4. Lo scambio di informazioni e di documenti a sostegno di cui alle disposizioni che precedono non e' effettuato nel caso in cui uno dei due Stati manifesti immediatamente di non acconsentire al trasferimento.