(Trattato-art. 7)
                             Articolo 7 
           Scambio di informazioni e documenti a sostegno 
 
  1. Ciascuno  Stato  trasmette  senza  indugio  all'altro  Stato  la
richiesta  di  trasferimento  e  inoltra   le   informazioni   e   la
documentazione di seguito indicate. 
  2. Lo Stato di Condanna trasmette: 
    a) le informazioni sulle generalita' della persona  condannata  o
sottoposta a misura di sicurezza (nome, data, luogo  di  nascita)  e,
ove possibile, una copia di un valido documento di identificazione di
tale persona e le sue impronte digitali; 
    b) le informazioni sul luogo di residenza o  il  domicilio  nello
Stato di Esecuzione della persona condannata o sottoposta a misura di
sicurezza, se conosciute; 
    c) le informazioni relative al tipo di pena,  alla  durata  della
stessa, alla data di inizio dell'esecuzione ed al suo termine finale,
al periodo di tempo gia' scontato, al periodo di tempo che  manca  da
scontare ed ai benefici penali ottenuti. In caso di sentenza relativa
a piu' reati, o in caso di piu' sentenze, informazioni necessarie per
comprendere in che modo sia stata determinata la durata totale  della
pena; 
    d) le informazioni relative al tipo ed alla durata  della  misura
di sicurezza. In caso di sentenza relativa a piu' reati, o in caso di
piu' sentenze, informazioni necessarie per comprendere  in  che  modo
sia stata determinata la durata totale della misura; 
    e) le informazioni sul computo della detenzione  preventiva,  sui
condoni o diminuzioni di pena; 
    f) la copia della sentenza irrevocabile; 
    g)  la  copia  delle  disposizioni  di  legge  e  una   sintetica
descrizione dei fatti sui quali si basa la sentenza; 
    h)  se  opportuno,  un  rapporto  medico-sociale  sulla   persona
condannata o sottoposta  a  misura  di  sicurezza,  informazioni  sul
trattamento  sanitario  e  penitenziario  eseguito  nello  Stato   di
Condanna  ed  ogni  raccomandazione  per  la  prosecuzione  di  detto
trattamento nello Stato di Esecuzione; 
    i)  la  dichiarazione  con  la  quale   la   persona   menzionata
all'Articolo 4 lettera e) manifesta il consenso al trasferimento; 
    j) la dichiarazione  mediante  la  quale  lo  Stato  di  Condanna
manifesta il consenso al trasferimento  della  persona  condannata  o
sottoposta a misura di sicurezza; 
    k) qualsiasi ulteriore informazione o documento che lo  Stato  di
Esecuzione consideri necessario al fine della decisione. 
  3. Lo Stato di Esecuzione trasmette: 
    a) una dichiarazione o un documento da cui risulti che la persona
condannata o sottoposta a misura  di  sicurezza  e'  cittadino  dello
Stato di Esecuzione; 
    b)  una  copia  delle  disposizioni  di  legge  dello  Stato   di
Esecuzione dalle quali risulti che gli atti  o  le  omissioni  per  i
quali  e'  stata  emessa  la  sentenza  nello   Stato   di   Condanna
costituiscono reato anche per la legge dello Stato di Esecuzione; 
    c) una dichiarazione contenente le informazioni sulle conseguenze
del trasferimento, in conformita' a quanto stabilito all'Articolo  12
del presente Trattato; 
    d) la dichiarazione con la quale lo Stato di Esecuzione manifesta
il consenso al trasferimento della persona condannata o sottoposta  a
misura di sicurezza e si impegna ad eseguire la sentenza; 
    e) qualsiasi ulteriore informazione o documento che lo  Stato  di
Condanna consideri necessario al fine della decisione. 
  4. Lo scambio di informazioni e di documenti a sostegno di cui alle
disposizioni che precedono non e' effettuato nel caso in cui uno  dei
due  Stati  manifesti   immediatamente   di   non   acconsentire   al
trasferimento.