(Accordo-art.I)
                                                             Allegato 
 
          ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KENYA 
 
                                  E 
 
                IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
 
      RELATIVO AL CENTRO SPAZIALE LUIGI BROGLIO-MALINDI, KENYA 
 
 
  Il Governo della Repubblica del Kenya e il Governo della Repubblica
Italiana, di seguito denominati "le Parti": 
  1. INTENZIONATI a rafforzare ulteriormente i rapporti bilaterali  e
l'amicizia fra i due Paesi; 
  2. DETERMINATI a promuovere il progresso economico e sociale per  i
propri cittadini; 
  3. PRESO ATTO dell'Accordo per la cooperazione economica, tecnica e
allo sviluppo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il  Governo
della Repubblica del Kenya, firmato a Roma il 19 novembre 1985; 
  4.  PRESO  ATTO  dell'Accordo  per   la   cooperazione   culturale,
scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica Italiana ed
il Governo della Repubblica del Kenya, firmato a Roma il  27  ottobre
2006; 
  5. CONSIDERATO il Trattato sui principi che regolano  le  attivita'
degli  Stati   nell'esplorazione   e   nell'utilizzo   dello   spazio
extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, aperto
alla firma il 27 gennaio 1967 e ratificato da Kenya e Italia, nonche'
tutti gli altri Trattati delle Nazioni Unite in  materia  di  diritto
dello spazio, dei quali Italia e Kenya sono parte; 
  6. PRESO ATTO che  l'Agenzia  Spaziale  Italiana  (ASI)  e'  l'Ente
pubblico nazionale incaricato di elaborare ed attuare il documento di
Visione Strategica nel quale sono elencati nel dettaglio i  programmi
delle attivita' dell'ASI; 
  7. PRESO ATTO dell'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana
ed il Governo della Repubblica del Kenya relativo alla base di lancio
e controllo di satelliti di San Marco-Malindi (attualmente denominata
Centro Spaziale Luigi Broglio-Malindi, Kenya), firmato a  Nairobi  il
14 marzo 1995; 
  8. PRESO ATTO delle decisioni adottate dal Consiglio Congiunto  dei
Ministri del Progetto San Marco, tenutosi a Roma il 27 ottobre  2006,
ivi compresa la raccomandazione per il rinnovo dell'Accordo fra Kenya
e Italia relativo alla base di lancio e contrailo  di'  satelliti  di
San Marco-Malindi, nonche' delle  decisioni  adottate  dal  Consiglio
Congiunto dei Ministri del Progetto San Marco, tenutosi a Nairobi  il
14 gennaio 2010, ivi  compresa  l'intesa  sull'apertura  formale  dei
negoziati per il rinnovo dell'Accordo nei tempi piu' brevi possibili; 
  9.  PRESO  ATTO  della  decisione   di   prorogare   la   validita'
dell'Accordo fra il Governo della Repubblica del Kenya ed il  Governo
della Repubblica Italiana relativo alla base di lancio e controllo di
satelliti  di  San  Marco-Malindi  (attualmente   denominata   Centro
Spaziale Luigi Broglio-Malindi, Kenya), firmato a Nairobi il 14 marzo
1995, attraverso diversi scambi di Note Verbali, per  un  periodo  da
concordare tra le parti; 
  10. RICONOSCIUTA la necessita' di  continuare  ad  esplorare  e  ad
utilizzare  lo  spazio  extra-atmosferico  per  scopi  pacifici,  che
comporta il lancio, controllo e  studio  in  orbita  di  satelliti  e
piattaforme suborbitali dal territorio del Kenya; 
  11. RICONOSCIUTA la necessita' di sviluppare  un  ampio  quadro  di
cooperazione nei campi della scienza e della tecnologia spaziali; 
  12. RICONOSCIUTA l'opportunita' di offrire rinnovate  capacita'  di
lancio  di  piccoli  e  micro  satelliti  in  zona  equatoriale,  con
particolare attenzione alle necessita' dei Paesi Europei ed Africani; 
  13. CONSIDERATA l'importanza della cooperazione internazionale  nel
promuovere l'esplorazione e l'uso dello spazio extra-atmosferico  per
fini pacifici e desiderosi di continuare a sostenere gli  sforzi  per
estendere a tutti gli Stati i benefici che ne derivano; 
  14. CONSIDERATE le raccomandazioni  della  Terza  Conferenza  delle
Nazioni   Unite   sulla   esplorazione   e    fuso    dello    spazio
extra-atmosferico per fini pacifici (UNISPACE III) tenutasi a  Vienna
nel  luglio  1999,  e  la  Dichiarazione   del   Millennio   adottata
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione  N.  55/2
dell'8 settembre 2000; 
  15. CONSAPEVOLI dell'importante contributo che l'osservazione della
Terra puo' dare all'utilizzo delle risorse naturali in Africa; 
  16. PRESO ATTO  della  Dichiarazione  di  Lisbona  su  Monitoraggio
Globale per l'Ambiente e la Sicurezza (GMES) e Africa, firmata  il  7
dicembre 2007, e della Dichiarazione di Maputo, firmata il 15 ottobre
2006, entrambe concordanti sul ruolo  importante  che  i  servizi  di
osservazione della Terra svolgono per lo sviluppo  sostenibile  e  la
sicurezza in Africa; 
  17. CONSIDERATA la  partecipazione  del  Governo  della  Repubblica
Italiana al Programma Galileo e gli importanti benefici  che  possono
derivare da tale programma per i Paesi Africani; 
  18. RICONOSCIUTA l'opportunita' che la cooperazione fra i due Paesi
offre al Kenya in termini di trasferimento di tecnologia  e  sviluppo
delle risorse umane, nell'ambito della  scienza  e  della  tecnologia
spaziali; 
  19.  E  RICONOSCIUTI  INOLTRE  i  reciproci  vantaggi  scientifici,
tecnici ed economici derivanti, dall'esplorazione  e  dall'uso  dello
spazio  extra-atmosferico  per  fini  pacifici   e   dalle   relative
applicazioni; 
 
  HANNO CONVENUTO quanto segue: 
 
                             ARTICOLO I 
                             Definizioni 
 
  Il termine "Accordo" indica i  contenuti  del  presente  documento,
stipulato tra il Governo della Repubblica del  Kenya  e  dal  Governo
della Repubblica Italiana, cosi' come  di  volta  in  volta  emendati
dalle Parti; 
  per "Parti" si intendono il Governo della Repubblica del  Kenya  ed
il Governo della Repubblica Italiana; 
  per "Base" si intende il Centro Spaziale Luigi Broglio-Malindi,  ai
sensi dell'Articolo II del presente Accordo; 
  il termine "Consiglio" indica  i  Ministri  designati  dal  Governo
della Repubblica del Kenya e dal Governo della  Repubblica  Italiana,
ai sensi dell'Articolo IV del presente Accordo; 
  il termine "Comitato" indica i Segretari generali, o  altra  carica
equivalente, designati dai  Ministeri  competenti  delle  Parti  e  i
Direttori designati dalle rispettive Agenzie Spaziali  Nazionali,  ai
sensi dell'Articolo V del presente Accordo; 
  il termine "Organo di Gestione" indica i  rappresentanti  designati
dal Governo della Repubblica del Kenya e dal Governo della Repubblica
italiana, ai sensi dell'Articolo VI del presente Accordo; 
  per "Terzi" si intende ogni altra istituzione,  entita'  o  persona
diversa dalle Parti o  dalle  loro  rispettive  autorita'  pubbliche,
agenzie  spaziali  ed  istituzioni  pubbliche  che  si  occupano   di
attivita' spaziali; 
  per "Staff scientifico" si intende il personale impiegato presso la
Base che svolge incarichi specialistici e  di  natura  intellettuale,
diversi dai  lavori  concettuali,  manuali,  meccanici  o  fisici  di
routine; 
  per "Staff tecnico-amministrativo" si intende il personale  assunto
presso la Base diverso dallo staff scientifico; 
  per "Beni"  si  intende  qualsiasi  infrastruttura  o  attrezzatura
situata presso la Base; 
  per "Accordi attuativi" si intendono  gli  strumenti  stipulati  al
fine di implementare i settori di cooperazione  di  cui  all'Articolo
II.2 ed all'Articolo III dell'Accordo, cosi' come negoziati ai  sensi
dell'Articolo III.7.