(Accordo-art. XIII)
 
                            ARTICOLO XIII 
                            Riservatezza 
 
  Qualsiasi materiale scambiato od originato nell'ambito del presente
Accordo  dovra'  essere  usato,  trasmesso,  conservato,  trattato  e
tutelato in conformita' con le leggi  e  le  normative  previste  dai
rispettivi Governi. Tali informazioni non potranno essere rivelate ad
alcuna parte terza senza il preventivo  consenso  scritto  dell'altra
Parte contraente.