(Accordo-art. XIV)
 
                            ARTICOLO XIV 
                   Risoluzione delle Controversie 
 
  1.   Qualsiasi    controversia    fra    le    Parti    riguardante
l'interpretazione e l'attuazione del presente Accordo sara'  risolta,
nei  limiti  del  possibile,  tramite  consultazioni   e   trattative
nell'ambito del Comitato e del  Consiglio  istituiti  a  norma  degli
Articoli V e IV del presente Accordo. 
  2. In caso di controversia tra  il  Governo  della  Repubblica  del
Kenya ed  il  Governo  della  Repubblica  Italiana,  manifestata  per
iscritto da una delle Parti, e qualora entro tre mesi  il  Consiglio,
agendo in conformita' con l'Articolo IV, non abbia  potuto  risolvere
la controversia, i due Governi si incontreranno  immediatamente  allo
scopo di risolvere la questione entro tre mesi. 
  3.  Tutte  le  controversie  tra  le  Parti  relative  o  sorte  in
connessione ad esistenza, validita', interpretazione, adempimento  ed
estinzione dell'Accordo (o di qualsiasi disposizione  dello  stesso),
che le Parti non siano in grado di risolvere  tra  di  loro,  saranno
sottoposte    e    definitivamente    risolte    tramite    Arbitrato
Internazionale.