(Accordo-art. XV)
 
                             ARTICOLO XV 
     Conferimento di Beni al Governo della Repubblica del Kenya 
 
  1. In conformita' con l'Accordo firmato dalle  Parti  il  14  marzo
1995 relativo alla Base San Marco di Malindi  per  il  lancio  ed  il
controllo di satelliti, alla  scadenza  del  presente  Accordo  o  in
qualsiasi  altro  momento  precedente,  formalmente  concordato   dal
Consiglio, o in caso di recesso in conformita' con  l'articolo  XVIII
(3), il Governo della Repubblica Italiana trasferira' tutti i diritti
e proprieta'  relativi  alla  Base.  Le  Parti  potranno  raggiungere
un'intesa sull'utilizzo congiunto della Base  dopo  la  scadenza  del
presente Accordo. 
  2. Ferme restando le disposizioni dell'Articolo XV(1),  il  Governo
della  Repubblica  Italiana  conservera',  durante  il   periodo   di
validita'  dell'Accordo,  la  piena  proprieta'   dei   beni,   delle
attrezzature e  delle  installazioni  della  Base  ad  eccezione  del
terreno assegnato per  l'utilizzo  e  le  attivita'  della  Base  che
continuera' a rimanere di proprieta' dei Governo della Repubblica del
Kenya. Il Governo del Kenya conservera' piena proprieta' di qualsiasi
bene, attrezzatura e istallazione acquisita  durante  il  periodo  di
validita' dell'Accordo. 
  3. I beni della Base  non  saranno  soggetti  ad  alcuna  forma  di
sequestro,  requisizione  o  confisca  da  parte  del  Governo  della
Repubblica del Kenya e saranno immuni da qualsiasi forma  di  vincolo
amministrativo o giudiziario salvo che il  conferimento  abbia  avuto
luogo a norma dell'Articolo XV(1) del presente Accordo.