ARTICOLO XV Conferimento di Beni al Governo della Repubblica del Kenya 1. In conformita' con l'Accordo firmato dalle Parti il 14 marzo 1995 relativo alla Base San Marco di Malindi per il lancio ed il controllo di satelliti, alla scadenza del presente Accordo o in qualsiasi altro momento precedente, formalmente concordato dal Consiglio, o in caso di recesso in conformita' con l'articolo XVIII (3), il Governo della Repubblica Italiana trasferira' tutti i diritti e proprieta' relativi alla Base. Le Parti potranno raggiungere un'intesa sull'utilizzo congiunto della Base dopo la scadenza del presente Accordo. 2. Ferme restando le disposizioni dell'Articolo XV(1), il Governo della Repubblica Italiana conservera', durante il periodo di validita' dell'Accordo, la piena proprieta' dei beni, delle attrezzature e delle installazioni della Base ad eccezione del terreno assegnato per l'utilizzo e le attivita' della Base che continuera' a rimanere di proprieta' dei Governo della Repubblica del Kenya. Il Governo del Kenya conservera' piena proprieta' di qualsiasi bene, attrezzatura e istallazione acquisita durante il periodo di validita' dell'Accordo. 3. I beni della Base non saranno soggetti ad alcuna forma di sequestro, requisizione o confisca da parte del Governo della Repubblica del Kenya e saranno immuni da qualsiasi forma di vincolo amministrativo o giudiziario salvo che il conferimento abbia avuto luogo a norma dell'Articolo XV(1) del presente Accordo.