(Accordo-art. XVII)
 
                            ARTICOLO XVII 
                 Emendamenti, Modifiche e Revisioni 
 
  1. Il  presente  Accordo  potra'  essere  modificato  in  qualsiasi
momento, per iscritto, con il  reciproco  consenso  delle  Parti,  da
formalizzarsi attraverso uno scambio di note, una  volta  soddisfatti
gli adempimenti di legge di ciascuna Parte. 
  2. Gli emendamenti entreranno in  vigore  alla  data  di  ricezione
dell'ultima delle due notifiche con  cui  le  Parti  si  informeranno
dell'avvenuta ratifica secondo le proprie procedure nazionali. 
  3.  Le  Parti  condurranno  una  revisione  di  medio  periodo  sul
funzionamento e l'attuazione dell'Accordo.  I  criteri  di  revisione
saranno congiuntamente concordati dalle Parti.