ARTICOLO II La Base 1. Le Parti collaboreranno nell'uso della Base, che consiste in: a. un segmento mobile a mare, per il controllo e il lancio di satelliti e piattaforme suborbitali e per la ricerca spaziale, attualmente situato ad Ungwana Bay; b. un segmento a terra, nell'area di Ngomeni, per il controllo e il supporto nel lancio di satelliti e delle piattaforme suborbitali, per l'acquisizione, l'elaborazione, l'archiviazione e la divulgazione di dati e per la ricerca spaziale. L'infrastruttura critica presso la Base e' descritta nell'Allegato 1. 2. La Base sara' utilizzata per la scienza aerospaziale, la scienza e la tecnologia spaziali, la ricerca e le applicazioni cosi come per il controllo e il monitoraggio di veicoli spaziali, le applicazioni di navigazione e qualsiasi altra attivita' concordata tra le Parti. I settori di attivita' comprenderanno, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: a) Scienza e tecnologia dello spazio; b) Osservazione della Terra, applicazioni e servizi; c) Supporto ai servizi di sorveglianza anche mediante l'utilizzo del segmento mobile; d) Comunicazioni spaziali; e) Telemedicina; f) Acquisizione dati satellitari; g) Servizi di controllo e telemetria; h) Lancio e controllo di satelliti e piattaforme suborbitali; i) Ricerca atmosferica; i) Applicazioni e servizi di navigazione e di posizionamento; k) Istruzione e formazione; l) Telerilevamento. 3. Le Parti si impegnano ad utilizzare la Base unicamente per fini pacifici.