(Accordo-art. V)
 
                             ARTICOLO V 
                    Comitato Direttivo Congiunto 
 
  1. Al fine di facilitare  l'attuazione  del  presente  Accordo,  le
Parti concordano di istituire un  Comitato  Direttivo  Congiunto,  di
seguito denominato "il Comitato", composto dai Segretari  Generali  o
altra carica equivalente dei rispettivi  Ministeri  e  dai  Direttori
delle  rispettive   Agenzie   Spaziali   Nazionali.   Tale   Comitato
provvedera', tra l'altro a: 
  a. esaminare l'attuazione delle disposizioni del  presente  Accordo
e, ove necessario, sottoporre all'approvazione da parte di entrambi i
Governi ogni emendamento inteso ad assicurare una  sua  piu'  agevole
attuazione, conformemente all'Articolo XVII del presente Accordo; 
  b. definire e sottoporre all'approvazione da parte  di  entrambi  i
Governi  i  programmi  di  cooperazione  a  sostegno  dell'attuazione
dell'Articolo III di cui sopra; 
  c. monitorare i  progressi  dei  programmi  e  delle  attivita'  di
cooperazione intrapresi ai sensi del presente Accordo; 
  d. prendere in esame e, ove possibile, risolvere  controversie  che
potranno insorgere nell'ambito dell'attuazione del  presente  Accordo
in conformita' con l'Articolo XIV; 
  e. esaminare ai fini dell'approvazione  il  possibile  impegno  e/o
coinvolgimento di Terzi nell'uso della  Base,  e  qualsiasi  relativo
accordo ai sensi dell'Articolo X del presente Accordo; 
  f. nominare il presidente dell'Organo di Gestione Congiunto in base
ad un sistema di rotazione; 
  g. esaminare  ai  fini  dell'approvazione  i  programmi  di  lancio
secondo le raccomandazioni dell'Organo di Gestione Congiunto; 
  h. esaminare ai fini dell'approvazione le politiche di condivisione
di  dati,  secondo  le  raccomandazioni   dell'Organo   di   Gestione
Congiunto; 
  i.  esaminare  ai   fini   dell'approvazione   le   raccomandazioni
dell'Organo di Gestione Congiunto sul rendimento economico della Base
e qualsiasi misura raccomandata dall'Organo di Gestione Congiunto  al
fine di assicurare il corretto  adempimento  degli  impegni  e  degli
obblighi della Base; 
  j.  considerare  qualsiasi  altra  proposta  avanzata  dall'una   o
dall'altra Parte nell'ambito del presente Accordo; 
  k. esaminare ai fini  dell'approvazione  i  piani  strategici  e  i
programmi di lavoro annuali, secondo le  raccomandazioni  dell'Organo
di Gestione Congiunto; 
  1. promuovere e assicurare lo scambio di informazioni tra le Parti. 
  2. I rappresentanti del Governo della Repubblica del  Kenya  e  del
Governo della Repubblica Italiana si alterneranno alla Presidenza del
Comitato. 
  3. Il Comitato si riunira' almeno una volta  nell'anno  solare,  in
Kenya o in Italia, secondo quanto sara' congiuntamente concordato.