(Accordo-art. VI)
 
                             ARTICOLO VI 
                    Organo di gestione congiunto 
 
  1. Le Parti gestiranno congiuntamente la  Base  e  a  questo  scopo
istituiranno un Organo di gestione congiunto, di  seguito  denominato
"l'Organo di gestione". 
  2. L'Organo di gestione sara' composto da figure tecniche designate
dai competenti Ministeri, Agenzie Spaziali Nazionali e  da  qualsiasi
altra persona che ciascuna delle  Parti  potra'  designare.  Ciascuna
Parte nominera' 3 (tre)  membri  dell'Organo  di  Gestione  e  potra'
nominare consulenti. 
  3. L'Organo di gestione si  riunira'  ogni  qualvolta  si  rendera'
necessario per lo svolgimento dei propri  compiti,  e  in  ogni  caso
almeno tre (3) volte per ciascun anno finanziario. 
  4. La  convocazione  degli  incontri  straordinari  dell'Organo  di
gestione avviene su richiesta del Presidente dell'Organo di gestione,
o su richiesta di un terzo dei suoi componenti. 
  5. Salvo quanto diversamente stabilito dalla maggioranza di tutti i
componenti dell'Organo di gestione, le convocazioni per ogni incontro
sono inviate a ciascun componente  dell'Organo  di  gestione  con  un
preavviso di almeno 14 giorni. 
  6. Le Parti, in base ad  un  sistema  di  rotazione,  designano  il
Presidente dell'Organo di Gestione fra i propri Rappresentanti presso
l'Organo di gestione, per la durata di 2 (due) anni. 
  7. Le funzioni dell'Organo di Gestione includeranno: 
  a. valutare e raccomandare al Comitato  i  piani  strategici  e  il
programma di lavoro annuale per la Base; 
  b. valutare e formulare osservazioni sul Bilancio  delle  attivita'
della Base; 
  c. fornire alle Parti, tramite il Comitato, un resoconto esauriente
ogni quattro mesi sullo stato di avanzamento di tutte le attivita' ed
i progressi della Base; 
  d. valutare e raccomandare al Comitato l'approvazione dei programmi
di lancio dalla Base; 
  e. esaminare e sottoporre alla valutazione da parte del Comitato il
possibile impegno e/o coinvolgimento  di  Terzi  nell'utilizzo  della
Base ai sensi dell'Articolo X del presente Accordo; 
  f. valutare e raccomandare al Comitato  politiche  di  condivisione
dei dati, sulla base delle disposizioni preesistenti  in  materia  di
condivisione e divulgazione dei dati e  proprieta'  intellettuale,  e
assicurare l'attuazione delle stesse; 
  g. esaminare e raccomandare al Comitato  aree  di  attivita'  della
Base di cui all'Articolo II dell'Accordo; 
  h. esaminare il rendimento economico della Base e  raccomandare  al
Comitato misure per assicurare il corretto adempimento degli  impegni
e degli obblighi della Base; 
  i. esaminare le esigenze di personale della Base e relativi termini
e condizioni di servizio per tutto il personale; 
  j. adempiere ad ogni altro compito assegnato di volta in volta  dal
Comitato; 
  k. considerare le richieste di rinnovo dei contratti stipulati  con
Terzi; 
  l. esaminare e riorganizzare la struttura  manageriale  della  Base
San Marco; 
  m. sviluppare gli schemi di servizio del personale; 
  n. prendere in considerazione  e  propone  tutti  i  piani  per  le
risorse umane e l'approvvigionamento dei servizi necessari alla Base. 
  8.  Salvo  quanto  previsto  dal  presente  articolo,  l'Organo  di
Gestione puo' deliberare in merito alle proprie procedure.