ARTICOLO IX Prerogative ed obblighi del Governo della Repubblica del Kenya 1. Il Governo della Repubblica del Kenya rispondera' degli obblighi correlati e delle attivita' condotte in attuazione del presente Accordo. 2. Il Governo della Repubblica del Kenya ricevera' ed esaminera', entro un lasso di tempo ragionevole, i programmi presentati dal Comitato e, se approvati, adottera' tutte le misure amministrative necessarie e concedera' le relative autorizzazioni. 3. Il Governo della Repubblica del Kenya provvedera' a: a) designare un Vice-Direttore ai sensi dell'Articolo VII(3); b) individuare, in consultazione con l'Organo di gestione, lo staff scientifico da distaccare presso la Base in conformita' all'Articolo VII.6; c) individuare, in consultazione con il Governo della Repubblica Italiana, le esigenze di formazione e il personale da sottoporre a programmi formativi, ai sensi dell'Articolo III. 4. Il Governo della Repubblica del Kenya adottera' tutte le misure necessarie, ivi compresi i controlli interni ed il pattugliamento del territorio posto sotto la propria sovranita' e giurisdizione, che riterra' necessarie ad assicurare l'efficace funzionamento della Base e la sicurezza dei beni e delle persone che vi lavorano. 5. Il Governo della Repubblica del Kenya valutera' e fornira' l'autorizzazione scritta al lancio di satelliti e piattaforme suborbitali. 6. Il Governo della Repubblica del Kenya ricevera' e valutera' per l'approvazione l'uso di tutte le attrezzature per le comunicazioni, ivi compresa l'assegnazione di frequenze e licenze, in conformita' con i vigenti regolamenti del Governo del Kenya e con i pertinenti regolamenti in materia di radiocomunicazioni dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT). 7. Il Governo della Repubblica del Kenya facilitera' il leasing o la messa a disposizione di terreni aggiuntivi, finalizzati all'espansione della Base da parte del Governo della Repubblica Italiana. 8. Il Governo della Repubblica del Kenya, in consultazione col Governo della Repubblica Italiana, individuera' progetti di sviluppo da realizzare nell'area di Malindi (Contea di Kilifi), ai sensi dell'Articolo III. 9. Il Governo della Repubblica del Kenya, entro un lasso di tempo ragionevole, ispezionera', verifichera' e, se soddisfatto, approvera' tutte le attrezzature destinate all'utilizzo presso la Base. 10. Il Governo della Repubblica del Kenya favorira' il rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'importazione, l'esportazione, il trasporto, l'installazione e l'uso delle attrezzature presso la Base, incluse quelle utilizzate per un periodo di tempo limitato in connessione con un progetto specifico. 11. Il Governo della Repubblica del Kenya facilitera' il rilascio di: a) visti per il personale adibito alle attivita' presso la Base in conformita' alle leggi del Kenya; b) permessi di lavoro per personale non keniano assunto in Kenya in conformita' con la Legge sull'Immigrazione ed altre leggi attinenti. 12. Il Governo della Repubblica del Kenya nominera' i propri rappresentanti al Consiglio, Comitato ed Organo di Gestione di cui agli Articoli IV, V e VI rispettivamente, inclusi i Presidenti designati in base ad un sistema di rotazione. 13. Il Governo della Repubblica del Kenya adottera' tutte le misure necessarie per favorire l'entrata, il soggiorno e l'uscita dal Kenya di personale del Governo della Repubblica Italiana impiegato in Kenya in relazione alle attivita' correlate all'oggetto del presente Accordo. 14. Il Governo della Repubblica del Kenya esaminera', ai fini dell'approvazione, tutti gli Accordi di Parti Terze per l'utilizzo della Base, entro 30 giorni dall'approvazione da parte del Comitato direttivo congiunto di detti accordi, ai sensi dell'Articolo V.1 e) del presente accordo. 15. Il Governo della Repubblica del Kenya fornira' al Governo della Repubblica Italiana, su base annuale, i resoconti di avanzamento delle attivita' e dei progressi della cooperazione ai sensi del presente Accordo per la valutazione da parte del Comitato ai sensi dell'Articolo V. 16. Il Governo della Repubblica del Kenya adottera' le misure amministrative necessarie ad assicurare la piena attuazione delle disposizioni del presente Articolo.