(Accordo-art. IX)
 
                             ARTICOLO IX 
   Prerogative ed obblighi del Governo della Repubblica del Kenya 
 
  1. Il Governo della Repubblica del Kenya rispondera' degli obblighi
correlati e delle  attivita'  condotte  in  attuazione  del  presente
Accordo. 
  2. Il Governo della Repubblica del Kenya ricevera'  ed  esaminera',
entro un lasso di  tempo  ragionevole,  i  programmi  presentati  dal
Comitato e, se approvati, adottera' tutte  le  misure  amministrative
necessarie e concedera' le relative autorizzazioni. 
  3. Il Governo della Repubblica del Kenya provvedera' a: 
  a) designare un Vice-Direttore ai sensi dell'Articolo VII(3); 
  b) individuare, in consultazione con l'Organo di gestione, lo staff
scientifico da distaccare presso la Base in conformita'  all'Articolo
VII.6; 
  c) individuare, in consultazione con il  Governo  della  Repubblica
Italiana, le esigenze di formazione e il personale  da  sottoporre  a
programmi formativi, ai sensi dell'Articolo III. 
  4. Il Governo della Repubblica del Kenya adottera' tutte le  misure
necessarie, ivi compresi i controlli interni ed il pattugliamento del
territorio posto sotto la propria  sovranita'  e  giurisdizione,  che
riterra' necessarie ad assicurare l'efficace funzionamento della Base
e la sicurezza dei beni e delle persone che vi lavorano. 
  5. Il Governo della  Repubblica  del  Kenya  valutera'  e  fornira'
l'autorizzazione  scritta  al  lancio  di  satelliti  e   piattaforme
suborbitali. 
  6. Il Governo della Repubblica del Kenya ricevera' e valutera'  per
l'approvazione l'uso di tutte le attrezzature per  le  comunicazioni,
ivi compresa l'assegnazione di frequenze e  licenze,  in  conformita'
con i vigenti regolamenti del Governo del Kenya e  con  i  pertinenti
regolamenti   in   materia    di    radiocomunicazioni    dell'Unione
Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT). 
  7. Il Governo della Repubblica del Kenya facilitera' il  leasing  o
la  messa  a  disposizione   di   terreni   aggiuntivi,   finalizzati
all'espansione della Base  da  parte  del  Governo  della  Repubblica
Italiana. 
  8. Il Governo della Repubblica  del  Kenya,  in  consultazione  col
Governo della Repubblica Italiana, individuera' progetti di  sviluppo
da realizzare nell'area di  Malindi  (Contea  di  Kilifi),  ai  sensi
dell'Articolo III. 
  9. Il Governo della Repubblica del Kenya, entro un lasso  di  tempo
ragionevole, ispezionera', verifichera' e, se soddisfatto, approvera'
tutte le attrezzature destinate all'utilizzo presso la Base. 
  10. Il Governo della Repubblica del  Kenya  favorira'  il  rilascio
delle autorizzazioni necessarie per  l'importazione,  l'esportazione,
il trasporto, l'installazione e l'uso delle  attrezzature  presso  la
Base, incluse quelle utilizzate per un periodo di tempo  limitato  in
connessione con un progetto specifico. 
  11. Il Governo della Repubblica del Kenya facilitera'  il  rilascio
di: 
  a) visti per il personale adibito alle attivita' presso la Base  in
conformita' alle leggi del Kenya; 
  b) permessi di lavoro per personale non keniano assunto in Kenya in
conformita' con la Legge sull'Immigrazione ed altre leggi attinenti. 
  12. Il Governo  della  Repubblica  del  Kenya  nominera'  i  propri
rappresentanti al Consiglio, Comitato ed Organo di  Gestione  di  cui
agli Articoli IV,  V  e  VI  rispettivamente,  inclusi  i  Presidenti
designati in base ad un sistema di rotazione. 
  13. Il Governo della Repubblica del Kenya adottera' tutte le misure
necessarie per favorire l'entrata, il soggiorno e l'uscita dal  Kenya
di personale del Governo della Repubblica Italiana impiegato in Kenya
in  relazione  alle  attivita'  correlate  all'oggetto  del  presente
Accordo. 
  14. Il Governo della  Repubblica  del  Kenya  esaminera',  ai  fini
dell'approvazione, tutti gli Accordi di Parti  Terze  per  l'utilizzo
della Base, entro 30 giorni dall'approvazione da parte  del  Comitato
direttivo congiunto di detti accordi, ai sensi dell'Articolo  V.1  e)
del presente accordo. 
  15. Il Governo della Repubblica del Kenya fornira' al Governo della
Repubblica Italiana, su base  annuale,  i  resoconti  di  avanzamento
delle attivita' e dei  progressi  della  cooperazione  ai  sensi  del
presente Accordo per la valutazione da parte del  Comitato  ai  sensi
dell'Articolo V. 
  16. Il Governo della  Repubblica  del  Kenya  adottera'  le  misure
amministrative necessarie ad assicurare  la  piena  attuazione  delle
disposizioni del presente Articolo.