Articolo 6 - Diritti di proprieta' intellettuale 6.1 Qualsiasi diritto di proprieta' intellettuale relativo a, o interesse in, qualunque innovazione o opera sviluppata nel corso dell'esecuzione del presente Accordo esclusivamente da una Parte o da una delle sue entita' correlate (ad esempio, contraenti o subcontraenti), sara' di proprieta' di tale Parte o del suo organo correlato. La ripartizione dei diritti di proprieta' intellettuale tra tale Parte e le sue entita' conciate sara' determinata in base alle leggi, ai regolamenti e alle obbligazioni contrattuali di tale Parte. 6.2 Se una qualsiasi ricerca condotta congiuntamente dalle Parti, dovesse produrre una invenzione, una innovazione o un'opera che include diritti di proprieta' intellettuale, le Parti, in buona fede, si dovranno consultare e dovranno concordare la ripartizione dei diritti di proprieta' intellettuale relativi a, o interessi in, tale innovazione o opera e dovranno concordare le responsabilita', i costi e le azioni da intraprendere per costituire e mantenere detti diritti di proprieta' intellettuale.