Articolo 9 - Entrata in vigore, durata e risoluzione 9.1 Questo Accordo Attuativo sara' firmato da entrambe le Parti' e produrra' i suoi effetti alla data della entrata in vigore dell'Accordo bilaterale. 9.2 Questo Accordo Attuativo rimarra' in vigore per la durata dell'Accordo intergovernativo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kenya. 9.3 Ciascuna Parte puo' risolvere questo Accordo Attuativo in qualunque momento dando un preavviso scritto di dodici (12) mesi attraverso i canali diplomatici prestabiliti e l'Accordo Attuativo decadra' automaticamente alla scadenza del preavviso. La risoluzione di questo Accordo Attuativo non sollevera' le Parti dalle loro obbligazioni sorte prima della cessazione dell'Accordo, a meno che non sia diversamente concordato tra le Parti per iscritto.