Articolo 4 - Attuazione dell'Accordo 4.1 Le parti identificheranno congiuntamente aree chiave di priorita' ed elaboreranno un piano di Azione e un piano di attuazione entro sei (6) mesi dalla data di entrata in vigore del presente Accordo. 4.2 Sara' istituito un Comitato Congiunto di Telemedicina per gestire il programma di telemedicina. Il Comitato sara' composto dalle persone designate dalle agenzie attuatrici nazionali, nel numero di due persone per Parte, le quali riporteranno al Comitato Direttivo Congiunto, istituito ai sensi dell'art. V dell'Accordo. 4.3 Le Parti condurranno una valutazione dell'attuazione del presente Accordo Attuativo, ogni due anni dopo la sua entrata in vigore, per il suo continuo miglioramento.