(Protocollo Attuativo Telemedicina-art. 6)
 
          Articolo 6 - Diritti di proprieta' intellettuale 
 
  6.1 Qualsiasi  diritto  di  proprieta'  intellettuale  relativo  a,
oppure interesse in, qualunque innovazione opera sviluppata nel corso
dell'esecuzione del presente Accordo esclusivamente da una Parte o da
una  delle  sue  entita'  correlate   (ad   esempio,   contraenti   o
subcontraenti), sara' di proprieta' di tale Parte o  del  suo  organo
correlato. La ripartizione dei diritti  di  proprieta'  intellettuale
tra tale Parte e le sue entita' correlate sara' determinata  in  base
alle leggi, ai regolamenti e alle obbligazioni contrattuali  di  tale
Parte. 
  6.2 Se una qualsiasi ricerca condotta congiuntamente  dalle  Parti,
dovesse produrre una invenzione,  una  innovazione  o  un  opera  che
include diritti di proprieta' intellettuale, le Parti, in buona fede,
si dovranno consultare e  dovranno  concordare  la  ripartizione  dei
diritti di proprieta' intellettuale relativi a, o interessi in,  tale
innovazione o opera e dovranno concordare le responsabilita', i costi
e le azioni da intraprendere per costituire e mantenere detti diritti
di proprieta' intellettuale.