Articolo 4 - Attuazione dell'Accordo 4.1 Ai cittadini keniani a cui saranno assegnate borse di studio in Italia dovranno essere fornite dal Governo della Repubblica Italiana la copertura completa delle spese, incluse le tasse d'iscrizione, le spese per i viaggi, la copertura assicurativa sanitaria e una indennita' adeguata per la sussistenza. 4.2 L'Accordo sara' attuato tenendo in considerazione le priorita' e le esigenze del Governo della Repubblica del Kenya. 4.3 Le Parti identificheranno congiuntamente le aree chiave di priorita' ed elaboreranno un Piano di azione e di attuazione entro sei (6) mesi dalla data dell'entrata in vigore di questo Accordo Attuativo. 4.4 Le Parti effettueranno una valutazione dell'attuazione del Piano di Azione di questo Accordo Attuativo ogni due anni dopo la sua entrata in vigore, per il suo continuo miglioramento.