(Protocollo Attuativo attività di istruzione e formazione-art. 4)
                Articolo 4 - Attuazione dell'Accordo 
 
  4.1 Ai cittadini keniani a cui saranno assegnate borse di studio in
Italia dovranno essere fornite dal Governo della Repubblica  Italiana
la copertura completa delle spese, incluse le tasse d'iscrizione,  le
spese per  i  viaggi,  la  copertura  assicurativa  sanitaria  e  una
indennita' adeguata per la sussistenza. 
  4.2 L'Accordo sara' attuato tenendo in considerazione le  priorita'
e le esigenze del Governo della Repubblica del Kenya. 
  4.3 Le Parti identificheranno  congiuntamente  le  aree  chiave  di
priorita' ed elaboreranno un Piano di azione e  di  attuazione  entro
sei (6) mesi dalla data dell'entrata  in  vigore  di  questo  Accordo
Attuativo. 
  4.4 Le Parti  effettueranno  una  valutazione  dell'attuazione  del
Piano di Azione di questo Accordo Attuativo ogni due anni dopo la sua
entrata in vigore, per il suo continuo miglioramento.