(Protocollo Attuativo attività di istruzione e formazione-art. 7)
                       Articolo 7 - Modifiche 
 
  Il presente  Accordo  Attuativo  puo'  essere  modificato  mediante
reciproco consenso scritto delle Parti. Le  modifiche  entreranno  in
vigore alla data della  ricezione  dell'ultima  delle  due  notifiche
mediante la quale le Parti comunicheranno  formalmente  che  le  loro
rispettive procedure interne sono state completate.