(Protocollo Attuativo attività di istruzione e formazione-art. 9)
        Articolo 9 - Entrata in vigore, durata e risoluzione 
 
  9.1 Questo Accordo Attuativo sara' firmato da entrambe le  Parti  e
produrra' i suoi effetti alla data di entrata in vigore  dell'Accordo
bilaterale. 
  9.2 Questo Accordo Attuativo  rimarra'  in  vigore  per  la  durata
dell'Accordo bilaterale. 
  9.3 Ciascuna Parte  puo'  risolvere  questo  Accordo  Attuativo  in
qualunque momento dando un preavviso  scritto  di  dodici  (12)  mesi
attraverso i canali diplomatici  prestabiliti  e  l'Accordo  Attutiva
decadra' automaticamente alla scadenza del preavviso. La  risoluzione
di questo Accordo  Attuativo  non  sollevera'  le  Parti  dalle  loro
obbligazioni sorte prima della cessazione dell'Accordo  Attuativo,  a
meno che non sia diversamente concordato tra le Parti per iscritto.