Articolo 9 - Entrata in vigore, durata e risoluzione 9.1 Questo Accordo Attuativo sara' firmato da entrambe le Parti e produrra' i suoi effetti alla data di entrata in vigore dell'Accordo bilaterale. 9.2 Questo Accordo Attuativo rimarra' in vigore per la durata dell'Accordo bilaterale. 9.3 Ciascuna Parte puo' risolvere questo Accordo Attuativo in qualunque momento dando un preavviso scritto di dodici (12) mesi attraverso i canali diplomatici prestabiliti e l'Accordo Attutiva decadra' automaticamente alla scadenza del preavviso. La risoluzione di questo Accordo Attuativo non sollevera' le Parti dalle loro obbligazioni sorte prima della cessazione dell'Accordo Attuativo, a meno che non sia diversamente concordato tra le Parti per iscritto.