La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                    Autorizzazione alla ratifica 
 
  1. Il Presidente della Repubblica e'  autorizzato  a  ratificare  i
seguenti Trattati: 
    a) Trattato di  estradizione  tra  il  Governo  della  Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto  a  Quito
il 25 novembre 2015; 
    b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia  penale  tra  il
Governo della Repubblica italiana  ed  il  Governo  della  Repubblica
dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015.