(Trattato di estradizione-art. 10)
 
                             Articolo 10 
 
                      Principio di Specialita' 
 
  1. La persona estradata in conformita'  al  presente  Trattato  non
puo' essere perseguita, giudicata o detenuta ai fini  dell'esecuzicee
di una condanna,  ne'  sottoposta  a  qualsiasi  altro  provvedimento
restrittivo della liberta' personale, nello  Stato  Richiedente,  per
qualsiasi reato commesso anteriormente alla  consegna  e  diverso  da
quello che ha dato luogo all'estradizione, salvo che: 
    a) la persona estradata, dopo aver lasciato il  territorio  dello
Stato Richiedente, vi abbia fatto ritorno volontariamente; 
    b) la persona estradata non abbia lasciato  il  territorio  dello
Stato Richiedente  entro  sessanta  giorni  da  quando  ha  avuto  la
possibilita' di farlo. Tuttavia, tale periodo non comprende il  tempo
durante il quale tale persona non ha lasciato  lo  Stato  Richiedente
per cause di forza maggiore; 
    c) lo Stato Richiesto  vi  acconsenta.  In  tal  caso,  lo  Stato
Richiesto, previa specifica domanda  dello  Stato  Richiedente,  puo'
prestare il consenso  al  perseguimento  della  persona  estradata  o
all'esecuzione di una condanna nei confronti della stessa, per  reato
diverso da quello che ha motivato la richiesta  di  estradizione,  in
conformita' alle condizioni  e  nei  limiti  stabiliti  nel  presente
Trattato. Al riguardo: 
    1) lo Stato Richiesto puo' richiedere allo Stato  Richiedente  la
trasmissione   dei   documenti   e   delle   informazioni    indicati
nell'Articolo 7; 
    2) in attesa della decisione sulla domanda avanzata,  la  persona
estradata puo' essere detenuta dallo Stato Richiedente nei limiti  di
sessanta giorni dalla ricezione della domanda stessa da  parte  dello
Stato Richiesto, sempre che a cio' sia  autorizzato  da  quest'ultimo
Stato. 
  2.  Fatto  salvo  quanto  disposto  al  punto  c)   del   paragrafo
precedente,  lo  Stato   richiedente   potra'   compiere   gli   atti
irripetibili, gli atti interruttivi della  prescrizione  ovvero  ogni
attivita' procedimentale finalizzata al proscioglimento della persona
estradata. 
  3. Quando la  qualificazione  giuridica  del  reato  contestato  e'
modificata nel corso del  procedimento,  la  persona  estradata  puo'
essere perseguita e giudicata per il reato diversamente  qualificato,
a  condizione  che  anche  per  tale  nuovo  reato   sia   consentita
l'estadizione ai sensi del presente Trattato.