Articolo 12 Arresto Provvisorio 1. In caso di urgenza, l'Autorita' Centrale dello Stato Richiedente puo' domandare l'arresto provvisorio della persona richiesta in vista della presentazione della richiesta di estradizione. Tale domanda deve essere avanzata per iscritto all'Autorita' Centrale dello Stato Richiesto attraverso i canali diolomatici, ovvero attraverso l'Organizzazione Interazionale di Polizia Criminale (INTERPOL) o tramite altri canali convenuti da entrambi gli Stati. 2. La domanda di arresto provvisorio deve indicare se nei confronti della persona e' stato emesso provvedimento restrittivo della liberta' personale ovvero sentenza di condanna a pena detentiva, una descrizione circostanziata del fatto imputato, del luogo e della data della sua commissione, delle disposizioni di legge che lo qualificano e lo puniscono, della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2 par. 1, nonche', degli elementi sufficienti per l'esatta identificazione della persona, il pericolo di fuga e la manifestazione dell'intenzione di presentare formale richiesta di estradizione entro il termine di sessanta giorni. 3. Una volta ricevuta la domanda di arresto provvisorio, lo Stato Richiesto adotta le misure necessarie per assicurare la custodia della persona richiesta ed informa nel minor tempo possibile lo Stato Richiedente dell'esito della sua domanda. 4. L'arresto provvisorio e le eventuali misure coercitive imposte diventano inefficaci se, entro i sessanta giorni successivi all'arresto della persona richiesta, l'Autorita' Centrale dello Stato Richiedente non ha trasmesso la richiesta formale di estradizione, ai sensi dell'art. 7. Su motivata domanda dello Stato Richiedente, tale termine puo' essere esteso di quindici giorni. 5. L'inefficacia dell'arresto provvisorio ai sensi del precedente paragrafo 4 non impedisce l'estradizione della persona richiesta se successivamente lo Stato Richiesto riceve la formale richiesta di estradizione in conformita' alle condizioni ed ai limiti del presente Trattato.