(Trattato di estradizione-art. 12)
 
                             Articolo 12 
 
                         Arresto Provvisorio 
 
  1. In caso di urgenza, l'Autorita' Centrale dello Stato Richiedente
puo' domandare l'arresto provvisorio della persona richiesta in vista
della presentazione della richiesta  di  estradizione.  Tale  domanda
deve essere avanzata per iscritto all'Autorita' Centrale dello  Stato
Richiesto  attraverso  i  canali   diolomatici,   ovvero   attraverso
l'Organizzazione Interazionale  di  Polizia  Criminale  (INTERPOL)  o
tramite altri canali convenuti da entrambi gli Stati. 
  2. La domanda di arresto provvisorio deve indicare se nei confronti
della  persona  e'  stato  emesso  provvedimento  restrittivo   della
liberta' personale ovvero sentenza di condanna a pena detentiva,  una
descrizione circostanziata del fatto imputato, del luogo e della data
della sua commissione, delle disposizioni di legge che lo qualificano
e lo puniscono, della sussistenza dei requisiti  di  cui  all'art.  2
par.  1,   nonche',   degli   elementi   sufficienti   per   l'esatta
identificazione  della  persona,   il   pericolo   di   fuga   e   la
manifestazione dell'intenzione di  presentare  formale  richiesta  di
estradizione entro il termine di sessanta giorni. 
  3. Una volta ricevuta la domanda di arresto provvisorio,  lo  Stato
Richiesto adotta le misure  necessarie  per  assicurare  la  custodia
della persona richiesta ed informa nel minor tempo possibile lo Stato
Richiedente dell'esito della sua domanda. 
  4. L'arresto provvisorio e le eventuali misure  coercitive  imposte
diventano  inefficaci  se,  entro  i   sessanta   giorni   successivi
all'arresto della persona richiesta, l'Autorita' Centrale dello Stato
Richiedente non ha trasmesso la richiesta formale di estradizione, ai
sensi dell'art. 7. Su motivata domanda dello Stato Richiedente,  tale
termine puo' essere esteso di quindici giorni. 
  5. L'inefficacia dell'arresto provvisorio ai sensi  del  precedente
paragrafo 4 non impedisce l'estradizione della persona  richiesta  se
successivamente lo Stato Richiesto riceve  la  formale  richiesta  di
estradizione in conformita' alle condizioni ed ai limiti del presente
Trattato.