(Trattato di estradizione-art. 18)
 
                             Articolo 18 
 
                              Transito 
 
  1. Ciascuno  Stato  puo'  autorizzare  il  transito  attraverso  il
proprio territorio di una persona consegnata all'altro da  uno  Stato
terzo in conformita' alle disposizioni del presente Trattato,  sempre
che non si oppongano ragioni di ordine pubblico. 
  2. Lo  Stato  che  richiede  il  transito  inoltra  allo  Stato  di
transito, mediante  le  Autorita'  Centrali  ovvero,  nei  casi  piu'
urgenti, attraverso  l'Organizzazione  Internazionale  della  Polizia
Criminale (INTERPOL),  una  richiesta  di  autorizzazione  contenente
l'indicazione della persona in transito  e  un  breve  resoconto  dei
fatti riguardanti il caso. La domanda  di  transito  e'  accompagnata
dalla copia del provvedimento che ha concesso l'estradizione. 
  3. Lo Stato di transito provvede alla  custodia  della  persona  in
transito durante la sua permanenza sul suo territorio. 
  4. Non e' richiesta alcuna  autorizzazione  di  transito  nel  caso
venga usato il trasporto aereo  e  nessuno  scalo  sia  previsto  nel
territorio dello Stato di transito. Se un  imprevisto  scalo  avviene
nel territorio di detto  Stato,  lo  Stato  richiedente  il  transito
informa immediatamente lo Stato di transito e quest'ultimo  trattiene
la persona per non oltre 96 ore in attesa dell'arrivo  della  domanda
di transito prevista nel paragrafo 2 del presente Articolo.