Articolo 2 Reati che danno luogo all'Estradizione 1. Ai fini di questo Trattato, l'estradizione puo' essere concessa quando: a) la richiesta di estradizione e' formulata per dare corso ad un procedimento penale e il reato e' punibile, ai sensi della legge di entrambi gli Stati, con una pena detentiva di almeno un anno; b) la richiesta di estradizione e' formulata per eseguire una condanna definitiva ad una pena detentiva o altro provvedimento restrittivo della liberta' personale, per un reato che sia punibile ai sensi della legge di entrambi gli Stati, e al momento della presentazione della domanda la durata della pena o della restrizione ancora da espiare di almeno un anno. 2. Nel determinare se un fatto costituisce reato ai sensi della legge di entrambi gli Stati in conformita' al paragrafo 1 del presente Articolo, non avra' rilevanza la qualificazione giuridica del fatto, purche' questo sia punibile secondo le rispettive legislazioni. 3. Per reati in materia di tasse, imposte, dazi e altre frodi tributarie, l'estradizione non puo' essere rifiutata soltanto per il motivo che la legge dello Stato Richiesto non impone lo stesso tipo di tasse, imposte e dazi, o non prevede la stessa disciplina in materia fiscale dello Stato Richiedente. 4. Se la richiesta di estradizione riguarda due o piu' fatti distinti, ciascuno dei quali costituisce reato ai sensi della legge di entrambi gli Stati, ma alcuni di essi non soddisfino le condizioni previste dai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo, lo Stato Richiesto puo' comunque concedere l'estradizione anche per detti reati. 5. L'estradizione e' concessa se il reato oggetto della richiesta e' stato commesso nel territorio dello Stato Richiedente ovvero e' stato commesso fuori dal territorio dello Stato richiedente, ma ricorrono condizioni che comportano giurisdizione dello Stato richiedente, secondo la sua legge interna. In tale ultimo caso, perche' l'estradizione possa essere concessa, e' pero necessario che la legge dello Stato Richiesto autorizzi il perseguimento di un reato della stessa natura commesso fuori dal suo territorio. 6. L'estradizione e' altresi' concessa, ai sensi del presente Trattato, per i delitti previsti dalle Convenzioni multilaterali di cui entrambi gli Stati siano parte.