(Trattato di estradizione-art. 2)
 
                             Articolo 2 
 
               Reati che danno luogo all'Estradizione 
 
  1. Ai fini di questo Trattato, l'estradizione puo' essere  concessa
quando: 
    a) la richiesta di estradizione e' formulata per dare corso ad un
procedimento penale e il reato e' punibile, ai sensi della  legge  di
entrambi gli Stati, con una pena detentiva di almeno un anno; 
    b) la richiesta di estradizione e'  formulata  per  eseguire  una
condanna definitiva ad  una  pena  detentiva  o  altro  provvedimento
restrittivo della liberta' personale, per un reato che  sia  punibile
ai sensi della legge di  entrambi  gli  Stati,  e  al  momento  della
presentazione della domanda la durata della pena o della  restrizione
ancora da espiare di almeno un anno. 
  2. Nel determinare se un fatto costituisce  reato  ai  sensi  della
legge di entrambi  gli  Stati  in  conformita'  al  paragrafo  1  del
presente Articolo, non avra' rilevanza  la  qualificazione  giuridica
del  fatto,  purche'  questo  sia  punibile  secondo  le   rispettive
legislazioni. 
  3. Per reati in materia di  tasse,  imposte,  dazi  e  altre  frodi
tributarie, l'estradizione non puo' essere rifiutata soltanto per  il
motivo che la legge dello Stato Richiesto non impone lo  stesso  tipo
di tasse, imposte e dazi, o  non  prevede  la  stessa  disciplina  in
materia fiscale dello Stato Richiedente. 
  4. Se la richiesta  di  estradizione  riguarda  due  o  piu'  fatti
distinti, ciascuno dei quali costituisce reato ai sensi  della  legge
di entrambi gli Stati, ma alcuni di essi non soddisfino le condizioni
previste dai  paragrafi  1  e  2  del  presente  Articolo,  lo  Stato
Richiesto puo' comunque  concedere  l'estradizione  anche  per  detti
reati. 
  5. L'estradizione e' concessa se il reato oggetto  della  richiesta
e' stato commesso nel territorio dello Stato  Richiedente  ovvero  e'
stato commesso fuori  dal  territorio  dello  Stato  richiedente,  ma
ricorrono  condizioni  che  comportano  giurisdizione   dello   Stato
richiedente, secondo la sua  legge  interna.  In  tale  ultimo  caso,
perche' l'estradizione possa essere concessa, e' pero necessario  che
la legge dello Stato Richiesto autorizzi il perseguimento di un reato
della stessa natura commesso fuori dal suo territorio. 
  6. L'estradizione e'  altresi'  concessa,  ai  sensi  del  presente
Trattato, per i delitti previsti dalle Convenzioni  multilaterali  di
cui entrambi gli Stati siano parte.