(Trattato di estradizione-art. 21)
 
                             Articolo 21 
 
      Partecipazione del Rappresentante dello Stato Richiedente 
 
  Lo Stato Richiedente ha facolta' di intervenire nel procedimento di
estradizione attraverso un proprio rappresentante che  dovra'  essere
sentito prima della decisione giudiziale  sull'estradizione,  ove  ne
faccia richiesta il detto Stato.