(Trattato di estradizione-art. 23)
 
                             Articolo 23 
 
                            Riservatezza 
 
  1. Gli Stati  convengono  di  conservare  la  documentazione  e  le
informazioni utilizzate nella procedura di estradizione ed ogni altra
informazione,  relativa   alla   estradizione   medesima,   acquisita
successivamente alla consegna della persona estradata. 
  2. Entrambi gli Stati si impegnano  a  rispettare  e  mantenere  il
carattere  di  riservatezza  o  segretezza  della  documentazione  ed
informazioni ricevute da o fornite all'altro Stato, quando vi e'  una
domanda espressa in tal senso da parte dello Stato interessato. 
  3. Gli Stati Contraenti si impegnano a tutelare  i  dati  personali
ricevuti e a trattarli secondo le indicazioni dagli stessi fornite al
momento della trasmissione. 
  4. Le informazioni e i dati personali ricevuti sono utilizzati solo
ai fini del presente Trattato e possono  essere  trattati  per  scopi
ulteriori dallo Stato che li ha ricevuti solo  previa  autorizzazione
dello Stato che li ha trasmessi, e con le  restrizioni  stabilite  da
quest'ultimo.