Articolo 23 Riservatezza 1. Gli Stati convengono di conservare la documentazione e le informazioni utilizzate nella procedura di estradizione ed ogni altra informazione, relativa alla estradizione medesima, acquisita successivamente alla consegna della persona estradata. 2. Entrambi gli Stati si impegnano a rispettare e mantenere il carattere di riservatezza o segretezza della documentazione ed informazioni ricevute da o fornite all'altro Stato, quando vi e' una domanda espressa in tal senso da parte dello Stato interessato. 3. Gli Stati Contraenti si impegnano a tutelare i dati personali ricevuti e a trattarli secondo le indicazioni dagli stessi fornite al momento della trasmissione. 4. Le informazioni e i dati personali ricevuti sono utilizzati solo ai fini del presente Trattato e possono essere trattati per scopi ulteriori dallo Stato che li ha ricevuti solo previa autorizzazione dello Stato che li ha trasmessi, e con le restrizioni stabilite da quest'ultimo.