(Trattato di estradizione-art. 5)
 
                             Articolo 5 
 
                     Estradizione del Cittadino 
 
  1. Ciascuno Stato ha il diritto  di  rifiutare  l'estradizione  dei
propri cittadini. 
  2. Nel caso di rifiuto dell'estradizione e a  domanda  dello  Stato
Richiedente, lo  Stato  Richiesto  sottopone  il  caso  alle  proprie
Autorita' competenti per l'instaurazione di un procedimento penale ai
sensi della legge interna per tutti o per  alcuni  dei  reati  per  i
quali e' stata richiesta  l'estradizione.  A  tale  scopo,  lo  Stato
Richiedente fornisce gratuitamente allo Stato  Richiesto,  per  mezzo
delle Autorita' Centrali di cui al successivo Articolo 6,  le  prove,
la documentazione ed ogni altro elemento utile in suo possesso. 
  3. Lo Stato Richiesto comunica nel minor tempo possibile allo Stato
Richiedente  ilseguito  riservato  alla   domanda   e   l'esito   del
procedimento.