Articolo 5 Estradizione del Cittadino 1. Ciascuno Stato ha il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini. 2. Nel caso di rifiuto dell'estradizione e a domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto sottopone il caso alle proprie Autorita' competenti per l'instaurazione di un procedimento penale ai sensi della legge interna per tutti o per alcuni dei reati per i quali e' stata richiesta l'estradizione. A tale scopo, lo Stato Richiedente fornisce gratuitamente allo Stato Richiesto, per mezzo delle Autorita' Centrali di cui al successivo Articolo 6, le prove, la documentazione ed ogni altro elemento utile in suo possesso. 3. Lo Stato Richiesto comunica nel minor tempo possibile allo Stato Richiedente ilseguito riservato alla domanda e l'esito del procedimento.