(Trattato di estradizione-art. 6)
 
                             Articolo 6 
 
 Presentazione de la Richiesta di Estradizione e Autorita' Centrali 
 
  1. Ai fini del presente Trattato, le Autorita'  Centrali  designate
dagli  Stati  Contraenti  comunicano  direttamente   tra   loro.   La
presentazione della richiesta di estradizione deve avvenire  per  via
diplomatica. 
  2. Le Autorita' Centrali sono il Ministero della Giustizia  per  la
Repubblica  Italiana  e  la  Corte  Nazionale  di  Giustizia  per  la
Repubblica dell'Ecuador. 
  3. Ciascuno Stato Contraente comunica all'altro, tramite il  canale
diplomatico, i cambiamenti dell'Autorita' Centrale designata.