Articolo 6 Presentazione de la Richiesta di Estradizione e Autorita' Centrali 1. Ai fini del presente Trattato, le Autorita' Centrali designate dagli Stati Contraenti comunicano direttamente tra loro. La presentazione della richiesta di estradizione deve avvenire per via diplomatica. 2. Le Autorita' Centrali sono il Ministero della Giustizia per la Repubblica Italiana e la Corte Nazionale di Giustizia per la Repubblica dell'Ecuador. 3. Ciascuno Stato Contraente comunica all'altro, tramite il canale diplomatico, i cambiamenti dell'Autorita' Centrale designata.