(Trattato di estradizione-art. 8)
 
                             Articolo 8 
 
                     Informazioni Supplementari 
 
  1. Se le informazioni fornite dallo Stato  Richiedente  a  sostegno
della richiesta di estradizione non sono sufficienti  per  permettere
allo Stato Richiesto di prendere una decisione  in  applicazione  del
presente Trattato,  quest'ultimo  Stato  puo'  richiedere  che  siano
fornite le necessarie informazioni  aggiuntive  entro  quarantacinque
giorni. 
  2. La mancata presentazione delle informazioni supplementari  entro
il termine di cui al paragrafo 1 del  presente  Articolo  equivale  a
rinuncia  alla  richiesta  di  estradizione.  Tuttavia,  allo   Stato
Richiedente non e' preclusa la possibilita'  di  avanzare  una  nuova
richiesta di estradizione per la  stessa  persona  e  per  lo  stesso
reato, anche quando essa sia stata posta in liberta'. 
  3. Se la persona di cui si chiede l'estradizione e'  stata  privata
della liberta' personale ai fini della  sua  estradizione,  e  se  le
informazioni supplementari fornite non risultino  sufficienti  o  non
vengano ricevute dallo Stato Richiesto entro il  termine  di  cui  al
par. 1, la persona richiesta potra' essere posta in liberta'.