(Trattato di estradizione-art. 9)
 
                             Articolo 9 
 
                              Decisione 
 
  1. Lo Stato Richiesto decide sulla  richiesta  di  estradizione  in
conformita' alle procedure previste nel proprio  diritto  interno  ed
informa nel minor tempo possibile  lo  Stato  Richiedente  sulla  sua
decisione. 
  2. Se lo Stato Richiesto rifiuta in tutto o in parte  la  richiesta
di estradizione, i motivi del rifiuto devono essere  notificati  allo
Stato Richiedente.