(Trattato assistenza giudiziaria-art. 19)
 
                             Articolo 19 
 
   Compatibilita' con altri Strumenti di Cooperazione o Assistenza 
 
  1. Le disposizioni del presente Trattato non pregiudicano i diritti
riconosciuti e gli obblighi assunti da ciascuno Stato derivanti dalla
firma di altri accordi internazionali. 
  2. Il presente Trattato non impedisce agli Stati di prestare  altre
forme di cooperazione o assistenza giudiziaria in virtu' di specifici
accordi, di intese o di pratiche condivise, se conformi ai rispettivi
ordinamenti giuridici. A  tal  fine,  l'assistenza  giudiziaria  puo'
essere richiesta anche per: 
    (a) la costituzione di squadre investigative comuni  per  operare
nei territori di ciascuno Stato al fine di agevolare le indagini o  i
procedimenti penali relativi a reati  che  coinvolgono  entrambi  gli
Stati; 
    (b)  l'esecuzione  di  attivita'  di  consegna   controllata   da
eseguirsi nel territorio dello Stato Richiesto; 
    (c) l'ausilio allo svolgimento di attivita'  sotto  copertura  da
parte di agenti delle forze dell'ordine dello Stato  Richiedente  nel
territorio dello Stato Richiesto; 
    (d) l'esecuzione, da parte  di  agenti  delle  forze  dell'ordine
dello Stato Richiedente nel  territorio  dello  Stato  Richiesto,  di
servizi  di  osservazione,  pedinamento  e   controllo   di   persone
sospettate di avere partecipato alla commissione di gravi reati. 
  3.  Con  riferimento  alle  attivita'  di  assistenza  previste  al
paragrafo  2  del  presente  Articolo,  si  applicano   le   seguenti
disposizioni: 
    (a) l'attivita' di assistenza e' concessa  a  condizione  che  il
fatto per cui si procede sia previsto  come  reato  da  entrambi  gli
ordinamenti giuridici degli  Stati,  come  previsto  al  paragrafo  2
dell'Articolo 2; 
    (b)  la  richiesta   di   assistenza   e'   valutata   e   decisa
dall'Autorita' competente dello Stato Richiesto, caso  per  caso,  in
conformita' alla propria legislazione nazionale ed alle  disposizioni
del presente Trattato; 
    (c) l'Autorita' che procede dello Stato Richiedente e l'Autorita'
competente  dello  Stato  Richiesto  si  accordano   direttamente   e
preventivamente su tutti  i  dettagli  dell'attivita',  tra  i  quali
l'organizzazione, le procedure operative da seguire, i  soggetti  che
partecipano ed il loro ruolo, le specifiche condizioni da  osservare,
la durata dell'attivita'. Quanto  e'  convenuto  e'  comunicato  alle
Autorita' Centrali designate ai sensi dell'Articolo 4; 
    (d) l'attivita' di assistenza e'  eseguita  in  conformita'  alle
procedure previste dalla legislazione dello Stato Richiesto  e  sotto
il controllo e  la  direzione  dell'Autorita'  competente  di  questo
Stato; 
    (e) lo Stato Richiesto  puo'  rifiutare  di  prestare  assistenza
giudiziaria, oltre che per  i  motivi  indicati  all'Articolo  3,  in
considerazione della natura o della minore gravita' del reato per cui
si procede ovvero per altre fondate ragioni di cui informa  lo  Stato
Richiedente.