(Trattato assistenza giudiziaria-art. 24)
 
                             Articolo 24 
 
                            Riservatezza 
 
  1. Lo Stato Richiesto attribuisce carattere  di  riservatezza  alla
richiesta di assistenza giudiziaria, ivi compresi il  suo  contenuto,
la documentazione giustificativa e qualsiasi atto assunto o acquisito
in  esecuzione  della  stessa,  se  cosi'   domandato   dallo   Stato
Richiedente. Quando la  richiesta  non  puo'  essere  eseguita  senza
violare il carattere di riservatezza, lo Stato Richiesto  informa  lo
Stato Richiedente, il  quale  decide  se  la  richiesta  debba  avere
egualmente esecuzione. 
  2. Lo Stato Richiedente attribuisce carattere di riservatezza  alle
informazioni o alle prove fornite dallo  Stato  Richiesto,  se  cosi'
richiesto da quest'ultimo. 
  3. Gli Stati Contraenti si impegnano a tutelare  i  dati  personali
ricevuti e a trattarli secondo le indicazioni dagli stessi fornite al
momento della trasmissione. 
  4. Le informazioni e i dati personali ricevuti sono utilizzati solo
ai fini del presente Trattato e possono  essere  trattati  per  scopi
ulteriori dallo Stato che li ha ricevuti solo  previa  autorizzazione
dello Stato che li ha trasmessi, e con le  restrizioni  stabilite  da
quest'ultimo.