(Trattato assistenza giudiziaria-art. 25)
 
                             Articolo 25 
 
                                Spese 
 
  1. Lo Stato Richiesto sostiene  le  spese  per  l'esecuzione  della
richiesta di assistenza giudiziaria. Tuttavia  sono  a  carico  dello
Stato Richiedente: 
    (a) le spese di viaggio e di soggiorno nello Stato Richiesto  per
le persone di cui all'Articolo 6 paragrafo 3; 
    (b) le indennita' e le spese di  viaggio  e  di  soggiorno  nello
Stato Richiedente per le persone di cui all'Articolo 10; 
    (c) le spese  relative  all'esecuzione  della  richiesta  di  cui
all'Articolo 12; 
    (d) le spese per le finalita' di cui all'Articolo 13; 
    (e) le spese per la videoconferenza, fatto salvo quanto stabilito
all'Articolo 14 paragrafo 9; 
    (f) le spese e gli onorari spettanti ai periti; 
    (g) le spese e gli onorari per la traduzione e  l'interpretariato
e le spese di trascrizione; 
    (h) le spese di custodia e di consegna del bene sequestrato. 
  2. Quando l'esecuzione della richiesta  comporta  spese  di  natura
straordinaria, gli Stati si consultano allo scopo  di  concordare  le
condizioni alle quali la richiesta stessa deve avere esecuzione  e  i
criteri di suddivisione delle spese.