(Trattato assistenza giudiziaria-art. 4)
 
                             Articolo 4 
 
                         Autorita' Centrali 
 
  1. Ai fini  del  presente  Trattato,  le  richieste  di  assistenza
giudiziaria  dovranno  essere  presentate  dalle  Autorita'  Centrali
designate   dagli   Stati   Contraenti.   Le    Autorita'    Centrali
comunicheranno  direttamente  tra  loro  per   l'applicazione   delle
disposizioni del presente Trattato. 
  2. Per la Repubblica Italiana l'Autorita' Centrale e' il  Ministero
della Giustizia e per  la  Repubblica  dell'Ecuador  e'  la  Fiscalia
General del Estado. 
  3. Ciascuno Stato Contraente comunica all'altro, tramite il  canale
diplomatico,  gli  eventuali  cambiamenti   dell'Autorita'   Centrale
designata.