Articolo 4 Autorita' Centrali 1. Ai fini del presente Trattato, le richieste di assistenza giudiziaria dovranno essere presentate dalle Autorita' Centrali designate dagli Stati Contraenti. Le Autorita' Centrali comunicheranno direttamente tra loro per l'applicazione delle disposizioni del presente Trattato. 2. Per la Repubblica Italiana l'Autorita' Centrale e' il Ministero della Giustizia e per la Repubblica dell'Ecuador e' la Fiscalia General del Estado. 3. Ciascuno Stato Contraente comunica all'altro, tramite il canale diplomatico, gli eventuali cambiamenti dell'Autorita' Centrale designata.