(Trattato assistenza giudiziaria-art. 5)
 
                             Articolo 5 
 
                 Forma e Contenuto della Richiesta. 
 
  1. La richiesta di assistenza e'  formulata  per  iscritto  e  deve
recare la firma o il timbro dell'Autorita' richiedente in conformita'
alle norme interne. 
  2.La richiesta di assistenza deve contenere quanto segue: 
    (a) l'identificazione dell'Autorita' competente  che  conduce  le
indagini o il procedimento penale a cui si riferisce; 
    (b) la descrizione dei fatti per cui si procede, ivi compresi  il
tempo e il luogo del commesso reato  ed  eventuali  danni  cagionati,
nonche' la loro qualificazione giuridica; 
    (c)  l'indicazione  delle  disposizioni  di  legge   applicabili,
comprese le norme sulla prescrizione e sulla  pena  che  puo'  essere
inflitta; 
    (d) la descrizione delle attivita' di cooperazione richieste; 
    (e)  l'indicazione  del  termine  entro  il  quale  la  richiesta
dovrebbe essere eseguita, nei casi di urgenza motivata; 
    (f) l'indicazione delle persone che si chiede di  autorizzare  ad
essere presenti all'esecuzione della  richiesta,  in  conformita'  al
successivo Articolo 6 paragrafo 3; 
    (g) le informazioni sulle indennita' e sui rimborsi spese  a  cui
ha  diritto  la  persona  che  e'  citata  a  comparire  nello  Stato
Richiedente  per  l'assunzione  di  una  prova,  in  conformita'   al
successivo Articolo 10 paragrafo 3; 
    (h) le  informazioni  necessarie  per  l'assunzione  della  prova
mediante videoconferenza, in conformita' al  successivo  Articolo  14
paragrafo 5. 
  3.  La  richiesta  di  assistenza,  per  quanto  necessario  e  ove
possibile, deve altresi' contenere quanto segue: 
    (a) le informazioni  sull'identita'  delle  persone  soggette  ad
indagine o a procedimento penale; 
    (b) le informazioni sull'identita' della persona da  identificare
o da rintracciare e sul luogo in cui puo' trovarsi; 
    (c) le informazioni sull'identita' e la residenza  della  persona
destinataria della  notifica  e  la  sua  qualita'  in  relazione  al
procedimento,  nonche'  il  modo  in  cui  la  notifica  deve  essere
eseguita; 
    (d)  le  informazioni  sull'identita'  e  sulla  residenza  della
persona che deve rendere testimonianza o altre dichiarazioni; 
    (e) l'ubicazione e la descrizione  del  luogo  o  della  cosa  da
ispezionare o esaminare; 
    (f) l'ubicazione e la  descrizione  del  luogo  da  perquisire  e
l'indicazione dei beni da sequestrare o confiscare; 
    (g) l'indicazione delle procedure  particolari  che  si  desidera
vengano seguite nel dare esecuzione  alla  richiesta  e  le  relative
ragioni; 
    (h) l'indicazione delle eventuali esigenze di riservatezza; 
    (i)   qualsiasi   altra   informazione   che   possa   facilitare
l'esecuzione della richiesta. 
  4. Se lo Stato Richiesto ritiene che il contenuto  della  richiesta
non sia sufficiente a soddisfare le condizioni del presente Trattato,
ha facolta' di richiedere ulteriori informazioni. 
  5. La richiesta  di  assistenza  giudiziaria  e  la  documentazione
giustificativa  presentata  ai  sensi  del  presente  Articolo   sono
accompagnate da una traduzione nella lingua dello Stato Richiesto. 
  6. La richiesta di assistenza giudiziaria, presentata attraverso le
Autorita' Centrali di cui  al  precedente  Articolo  4,  puo'  essere
preliminarmente inoltrata con mezzi di comunicazione rapida, compresi
telex, fax e posta elettronica. In tal  caso,  la  formale  richiesta
deve  pervenire  entro  trenta  giorni,  pena  la  caducazione  della
richiesta di assistenza.