Art. 3 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, relativamente agli articoli
2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15 e 19, e' autorizzata la spesa di  90.000
euro per ciascuno degli  anni  2019  e  2020  e  di  101.880  euro  a
decorrere dall'anno 2021. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  comma  1  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.