(Accordo-art. 12)
                             ARTICOLO 12 
 
  Le Parti si impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le
reciproche  Amministrazioni  competenti,  al  fine  di   impedire   e
reprimere, attraverso l'adozione di  idonee  misure,  l'importazione,
l'esportazione  e  il  traffico  illegale  di  opere   d'arte,   beni
culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a  protezione,  documenti
ed altri oggetti di valore.