(Accordo-art. 15)
                             ARTICOLO 15 
 
  Le Parti si impegnano a promuovere lo sviluppo  della  cooperazione
scientifica  e   tecnologica   tra   istituzioni   e   organizzazioni
scientifiche, pubbliche e private,  dei  due  Paesi  nei  settori  di
comune interesse, ed in  particolare  in  quello  della  salvaguardia
dell'ambiente, della  sanita'  ed  altri.  Detta  cooperazione  sara'
realizzata mediante: 
    a - scambio di studiosi, di  ricercatori,  di  specialisti  e  di
esperti; 
    b  -  organizzazione  di  seminari,  conferenze  scientifiche   e
tecnologiche; 
    c - ricerche comuni su progetti interessanti le due parti; 
    d - scambi di documentazione scientifica e tecnica; 
    e -  partecipazione  congiunta  a  programmi  quadro  dell'Unione
Europea per le ricerche scientifiche, lo sviluppo  tecnologico  e  le
innovazioni  in  altri  programmi  europei  per   la   collaborazione
scientifica e tecnica. 
  Per l'attuazione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i
due Paesi, le Parti promuoveranno inoltre  la  stipula  di  specifici
accordi ed intese tra Universita', Enti  di  ricerca  e  associazioni
scientifiche dei due Paesi e la partecipazione congiunta a  programmi
multilaterali.