ARTICOLO 15 Le Parti si impegnano a promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica tra istituzioni e organizzazioni scientifiche, pubbliche e private, dei due Paesi nei settori di comune interesse, ed in particolare in quello della salvaguardia dell'ambiente, della sanita' ed altri. Detta cooperazione sara' realizzata mediante: a - scambio di studiosi, di ricercatori, di specialisti e di esperti; b - organizzazione di seminari, conferenze scientifiche e tecnologiche; c - ricerche comuni su progetti interessanti le due parti; d - scambi di documentazione scientifica e tecnica; e - partecipazione congiunta a programmi quadro dell'Unione Europea per le ricerche scientifiche, lo sviluppo tecnologico e le innovazioni in altri programmi europei per la collaborazione scientifica e tecnica. Per l'attuazione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi, le Parti promuoveranno inoltre la stipula di specifici accordi ed intese tra Universita', Enti di ricerca e associazioni scientifiche dei due Paesi e la partecipazione congiunta a programmi multilaterali.