(Accordo-art. 17)
                             ARTICOLO 17 
 
  Ciascuna  delle  Parti  si  impegna  a   facilitare   nel   proprio
territorio, nell'osservanza delle  rispettive  legislazioni  vigenti,
l'ingresso, la permanenza e l'uscita delle persone, dei  materiali  e
delle attrezzature dell'altra Parte che  siano  previsti  nell'ambito
delle attivita' indicate nel presente Accordo.