(Accordo-art. 18)
                             ARTICOLO 18 
 
  Le due Parti contraenti si impegnano a proteggere i  diritti  sulla
proprieta'  intellettuale  derivanti  dall'attuazione  del   presente
Accordo. A questo proposito prevarranno le  disposizioni  di  Accordi
internazionali firmati da entrambi le Parti. 
  Qualora   necessario   entrambi   le   Parti    si    consulteranno
reciprocamente  e  faciliteranno  Accordi  specifici  allo  scopo  di
proteggere i diritti sulla proprieta' intellettuale. 
  Le informazioni scientifiche e tecnologiche soggette ai diritti  di
proprieta' intellettuale derivate dall'attivita' cooperativa ai sensi
del presente Accordo non saranno divulgate a  terze  Parti  senza  il
previo consenso scritto di entrambi le parti  ed  in  ottemperanza  a
quanto stabilito dalle norme internazionali in materia di  Proprieta'
intellettuale. 
  Le due Parti contraenti favoriranno il trasferimento di  tecnologie
fra gli Enti Statali e Pubblici, le Associazioni e le Organizzazioni,
nel rispetto degli obblighi derivanti da Accordi specifici.