(Accordo-art. 19)
                             ARTICOLO 19 
 
  Per dare applicazione al presente Accordo, le due Parti  contraenti
decidono  di  istituire  una  Commissione  Mista,  che  si   riunira'
alternativamente nelle capitali dei due Paesi al fine di esaminare lo
sviluppo  della  cooperazione  culturale  e  di  redigere   programmi
esecutivi pluriennali.