(Accordo-art. 2)
                             ARTICOLO 2 
 
  Le Parti  favoriranno  lo  sviluppo  della  collaborazione  tra  le
rispettive  Istituzioni  accademiche,  attraverso  l'intensificazione
delle intese interuniversitarie, lo scambio dei docenti e ricercatori
e l'avvio di ricerche congiunte su temi di comune interesse. 
  Le due Parti favoriranno l'insegnamento della lingua e  letteratura
dell'altra Parte contraente nelle proprie  Universita'  ed  in  altri
Istituti  di  istruzione   superiori,   nonche'   nelle   istituzioni
scolastiche, mediante l'attivazione di Cattedre e Lettorati.