(Accordo-art. 20)
                             ARTICOLO 20 
 
  Il presente Accordo entrera' in vigore alla  data  della  ricezione
della seconda delle  due  notifiche  con  cui  le  Parti  si  saranno
comunicate ufficialmente  l'avvenuto  espletamento  delle  rispettive
procedure interne. 
  Il presente Accordo avra' durata  illimitata.  Esso  potra'  essere
denunciato in qualsiasi momento e la denuncia avra' effetto sei  mesi
dopo la sua notifica all'altra Parte.  Tale  denuncia  non  incidera'
sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il  periodo
di  vigenza  dell'accordo  salvo  che  entrambi  le  Parti   decidano
diversamente. 
  Il  presente  Accordo  potra'  essere  modificato   consensualmente
tramite la via diplomatica. Le modifiche cosi' concordate  entreranno
in vigore con le stesse procedure previste dall'Accordo  per  la  sua
entrata in vigore. 
  In  fede  di  che  i   sottoscritti   Rappresentanti,   debitamente
autorizzati  dai  rispettivi  Governi,  hanno  firmato  il   presente
Accordo. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico