(Accordo-art. 3)
                             ARTICOLO 3 
 
  Le  Parti  contraenti  promuoveranno  la  collaborazione   tra   le
rispettive amministrazioni archivistiche, le Biblioteche  e  i  Musei
dei due Paesi, da attuarsi attraverso lo scambio di materiale, banche
dati e di esperti.