(Accordo-art. 5)
                             ARTICOLO 5 
 
  Ciascuna delle due Parti favorira' sul proprio territorio, su  base
di reciprocita' e di comune  accordo,  la  creazione  di  Istituzioni
scolastiche dell'altra Parte, impegnandosi a  garantire  le  migliori
facilitazioni possibili per il funzionamento e  l'attivita'  di  tali
istituzioni.