(Accordo-art. 7)
                             ARTICOLO 7 
 
  Le Parti offriranno borse  di  studio  a  studenti,  specialisti  e
laureati  dell'altra  Parte,  mediante  programmi  di  esecuzione  da
stipulare in base al presente Accordo, in Universita' o  in  Istituti
affini,  cosi'   come   in   Istituzioni   umanistiche,   artistiche,
scientifiche e tecnologiche.