(Accordo-art. 8)
                             ARTICOLO 8 
 
  Le due Parti di impegnano a scambiarsi  ogni  utile  documentazione
sulle  rispettive  legislazioni   concernenti   le   Istituzioni   di
istruzione superiore e sulla struttura  delle  medesime  al  fine  di
verificare l'esistenza dei presupposti atta a determinare i  principi
ed i criteri di equa valutazione  dei  titoli  di  studio  rilasciati
dalle medesime Istituzioni ai  soli  fini  della  prosecuzione  degli
studi nei livelli successivi.