ARTICOLO 8 Le due Parti di impegnano a scambiarsi ogni utile documentazione sulle rispettive legislazioni concernenti le Istituzioni di istruzione superiore e sulla struttura delle medesime al fine di verificare l'esistenza dei presupposti atta a determinare i principi ed i criteri di equa valutazione dei titoli di studio rilasciati dalle medesime Istituzioni ai soli fini della prosecuzione degli studi nei livelli successivi.