Art. 3 
 
                        Ufficio di Gabinetto 
 
  1.  Il  Capo  di  Gabinetto  coordina   gli   uffici   di   diretta
collaborazione del Ministro, riferendo al medesimo,  ed  assicura  il
raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attivita'  di
gestione dei Dipartimenti e delle Direzioni  generali;  verifica  gli
atti da sottoporre alla firma del Ministro; cura  gli  affari  e  gli
atti  la  cui  conoscenza  e'  sottoposta  a  particolari  misure  di
sicurezza  e  cura  i  rapporti  con  l'Organismo   indipendente   di
valutazione della performance. 
  2. Il Capo di Gabinetto e'  nominato  dal  Ministro  tra  dirigenti
delle pubbliche amministrazioni, magistrati ordinari,  amministrativi
o  contabili,  avvocati  dello   Stato,   consiglieri   parlamentari,
professori universitari, nonche' tra soggetti,  anche  estranei  alla
pubblica amministrazione, in possesso delle capacita'  adeguate  alle
funzioni  da  svolgere,  avuto  riguardo  ai  titoli   professionali,
culturali e scientifici e alle esperienze maturate. 
  3. Il Capo di Gabinetto puo' nominare  fino  a  tre  vice  Capo  di
Gabinetto, di cui uno con funzioni vicarie. I vice Capo di  Gabinetto
possono essere scelti tra dirigenti di seconda fascia appartenenti ai
ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165, nonche', nel numero di non piu' di uno, tra i soggetti di cui
all'articolo 9, comma 3. 
  4. L'Ufficio di Gabinetto  supporta  il  Capo  di  Gabinetto  nello
svolgimento delle proprie funzioni o di quelle delegate dal Ministro. 
  5. Nell'ambito  dell'Ufficio  di  Gabinetto  opera  il  Consigliere
diplomatico del Ministro, scelto  tra  funzionari  appartenenti  alla
carriera diplomatica, che assiste il  Ministro  nelle  iniziative  in
campo internazionale e comunitario,  in  raccordo  con  i  competenti
uffici del Ministero. Il consigliere diplomatico promuove e  assicura
la  partecipazione  del  Ministro  agli  Organismi  internazionali  e
dell'Unione  europea  e  cura  le   relazioni   internazionali,   con
particolare riferimento, in collaborazione con l'ufficio legislativo,
ai negoziati relativi ad accordi di  cooperazione  nelle  materie  di
competenza del Ministero. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'art. 23 del  citato  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
                «Art. 23. - 1. In ogni amministrazione  dello  Stato,
          anche ad ordinamento autonomo, e' istituito  il  ruolo  dei
          dirigenti, che si articola  nella  prima  e  nella  seconda
          fascia, nel cui ambito sono definite  apposite  sezioni  in
          modo da garantire  la  eventuale  specificita'  tecnica.  I
          dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso  i
          meccanismi di accesso di cui all'art. 28. I dirigenti della
          seconda  fascia  transitano  nella  prima  qualora  abbiano
          ricoperto incarichi di  direzione  di  uffici  dirigenziali
          generali o equivalenti, in base ai particolari  ordinamenti
          di cui all'art. 19, comma 11, per un periodo pari almeno  a
          cinque anni senza  essere  incorsi  nelle  misure  previste
          dall'art.   21   per   le   ipotesi   di    responsabilita'
          dirigenziale, nei limiti dei posti disponibili, ovvero  nel
          momento in cui si verifica la prima disponibilita' di posto
          utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza  ai  fini
          del transito, della data di maturazione del  requisito  dei
          cinque anni e, a parita'  di  data  di  maturazione,  della
          maggiore anzianita' nella qualifica dirigenziale. 
                2. E' assicurata  la  mobilita'  dei  dirigenti,  nei
          limiti dei posti  disponibili,  in  base  all'art.  30  del
          presente  decreto.  I  contratti   o   accordi   collettivi
          nazionali   disciplinano,   secondo   il   criterio   della
          continuita' dei rapporti e privilegiando la  libera  scelta
          del dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti e alla
          mobilita'  in  generale  in  ordine  al  mantenimento   del
          rapporto  assicurativo  con  l'ente   di   previdenza,   al
          trattamento di fine rapporto e allo stato giuridico  legato
          all'anzianita'  di  servizio  e  al  fondo  di   previdenza
          complementare. La Presidenza del Consiglio dei  ministri  -
          Dipartimento della funzione pubblica cura  una  banca  dati
          informatica contenente  i  dati  relativi  ai  ruoli  delle
          amministrazioni dello Stato.».