801. Le rate mensili nelle quali il pagamento e' stato dilazionato
scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di
accoglimento dell'istanza di dilazione.
802. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni,
gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si
applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutivita' dell'atto di cui
al comma 792 e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora
conteggiati al tasso di interesse legale che puo' essere maggiorato
di non oltre due punti percentuali dall'ente con apposita
deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997.
803. I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli
delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del
debitore e sono di seguito determinati:
a) una quota denominata « oneri di riscossione a carico del
debitore », pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di
pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutivita'
dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero
pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre
detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
b) una quota denominata « spese di notifica ed esecutive »,
comprendente il costo della notifica degli atti e correlata
all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del
debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di
vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di
assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero,
nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero
dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di
spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del
provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti
locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai
decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, e del Ministro
dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012, nonche' ai regolamenti
di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18
dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio
1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80,
per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite
giudiziarie.
804. Le disposizioni di cui ai commi da 794 a 803 si applicano
anche in caso di emissione delle ingiunzioni previste dal testo unico
di cui al regio decreto n. 639 del 1910 fino all'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 792.
805. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 53 del
decreto legislativo n. 446 del 1997, d'intesa con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le disposizioni
generali in ordine alla definizione dei criteri di iscrizione
obbligatoria in sezione separata dell'albo di cui al medesimo
articolo 53 per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e
le attivita' di supporto propedeutiche all'accertamento e alla
riscossione delle entrate degli enti locali e delle societa' da essi
partecipate.
806. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
sono stabilite le disposizioni in ordine ai seguenti punti:
a) indicazione di linee guida relative ai controlli che gli enti
devono porre in essere con riferimento al rispetto degli adempimenti
richiesti al soggetto affidatario, alla validita', congruenza e
persistenza degli strumenti fideiussori esibiti in fase di
aggiudicazione dal soggetto medesimo, nonche' alle condizioni di
inadempimento che possono dar luogo alla rescissione anticipata dei
rapporti contrattuali e all'avvio delle procedure di cancellazione
dall'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del
1997;
b) indicazione di obblighi di comunicazione e pubblicazione da
parte dell'ente degli estremi dei contratti in materia di affidamento
in concessione, anche disgiunto, di servizi di accertamento e
riscossione delle proprie entrate, nonche' delle informazioni
sintetiche relative all'oggetto e alla remunerazione stabilita per
ciascuna delle attivita' affidate, con particolare riguardo alle
misure degli eventuali compensi stabiliti in percentuale delle
entrate tributarie e patrimoniali;
c) definizione di criteri relativi all'affidamento e alle
modalita' di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione
delle entrate degli enti oggetto di concessione, al fine di
assicurarne la necessaria trasparenza e funzionalita', definire
livelli imprescindibili di qualita', anche con riferimento al
rispetto dei diritti dei contribuenti, nonche' linee guida in materia
di misure dei compensi, tenuto anche conto delle effettive
riscossioni.
807. Per l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1,
del decreto legislativo n. 446 del 1997, o nella sezione separata del
medesimo albo, prevista al comma 805, sono richieste le seguenti
misure minime di capitale interamente versato in denaro o tramite
polizza assicurativa o fideiussione bancaria:
a) 2.500.000 euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente,
delle attivita' di accertamento dei tributi e di quelle di
riscossione dei tributi e di altre entrate nei comuni con popolazione
fino a 200.000 abitanti;
b) 5 milioni di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente,
delle attivita' di accertamento dei tributi e di quelle di
riscossione dei tributi e di altre entrate nelle province e nei
comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti;
c) 500.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle
attivita' di supporto propedeutiche all'accertamento e alla
riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione fino a
200.000 abitanti;
d) un milione di euro per lo svolgimento delle funzioni e delle
attivita' di supporto propedeutiche all'accertamento e alla
riscossione delle entrate locali, nelle province e nei comuni con
popolazione superiore a 200.000 abitanti.
808. I soggetti iscritti alla sezione separata di cui al comma 805
e quelli iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto
legislativo n. 446 del 1997 devono adeguare alle condizioni e alle
misure minime di cui al comma 807 il proprio capitale sociale entro
il 31 dicembre 2020.
809. I conservatori dei pubblici registri immobiliari e del
pubblico registro automobilistico eseguono le iscrizioni, le
trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti, delle ipoteche e
del fermo amministrativo richieste dal soggetto legittimato alla
riscossione forzata in esenzione da ogni tributo e diritto.
810. I conservatori sono altresi' tenuti a rilasciare in carta
libera e gratuitamente al soggetto legittimato alla riscossione
forzata l'elenco delle trascrizioni e iscrizioni relative ai beni da
loro indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti,
dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore
risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.
811. I competenti uffici dell'Agenzia delle entrate rilasciano
gratuitamente al soggetto legittimato alla riscossione forzata le
visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori e
dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attivita' di cui
all'articolo 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 602 del 1973.
812. Le ordinanze di assegnazione riguardanti tutti i provvedimenti
aventi quale titolo esecutivo l'ingiunzione prevista dal testo unico
di cui al regio decreto n. 639 del 1910 o l'atto di cui al comma 792
sono esenti, o continuano ad essere esenti, dalla registrazione e non
devono essere inviate all'Agenzia delle entrate.
813. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati,
l'imposta di registro si applica nella misura fissa di 10 euro. Per i
beni mobili registrati, l'imposta provinciale di trascrizione si
applica nella misura fissa di 50 euro tranne i casi di esenzione
previsti dalla legge.
814. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 2-septies dell'articolo 4 del decreto-legge 24
settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre 2002, n. 265;
b) il comma 225 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.
244;
c) il comma 28-sexies dell'articolo 83 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133;
d) l'articolo 3-bis del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;
e) le lettere gg-sexies) e gg-septies) del comma 2 dell'articolo
7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
815. I contenuti delle norme vigenti riferite agli agenti della
riscossione si intendono applicabili, sin dalla data di entrata in
vigore delle stesse norme, anche alle attivita' svolte in regime di
concessione per conto degli enti locali, il cui ramo d'azienda e'
stato trasferito ai sensi dell'articolo 3, comma 24, lettera b), del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
816. A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al
presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », e'
istituito dai comuni, dalle province e dalle citta' metropolitane, di
seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione
di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicita' e il
diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei
mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8,
del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e
delle province. Il canone e' comunque comprensivo di qualunque canone
ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai
regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a
prestazioni di servizi.
817. Il canone e' disciplinato dagli enti in modo da assicurare un
gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono
sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilita' di
variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
818. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati
all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a
10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285.
819. Il presupposto del canone e':
a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al
demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi
soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva,
mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al
patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano
visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio
comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a
uso privato.
820. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei
messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude
l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla
lettera a) del medesimo comma.
821. Il canone e' disciplinato dagli enti, con regolamento da
adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono
essere indicati:
a) le procedure per il rilascio delle concessioni per
l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni
all'installazione degli impianti pubblicitari;
b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari
autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonche' il
numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o
la relativa superficie;
c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli
impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai
20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se gia'
adottato dal comune;
d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio
delle pubbliche affissioni;
e) la disciplina delle modalita' di dichiarazione per particolari
fattispecie;
f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle
disciplinate dai commi da 816 a 847;
g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari
realizzate abusivamente, la previsione di un'indennita' pari al
canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le
occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con
impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come
temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari
effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di
accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore
all'ammontare del canone o dell'indennita' di cui alla lettera g) del
presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando
quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
822. Gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei
mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o
autorizzazione o effettuati in difformita' dalle stesse o per i quali
non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonche'
all'immediata copertura della pubblicita' in tal modo effettuata,
previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da
competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a
carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o
l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicita' e'
stata effettuata.
823. Il canone e' dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della
concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua
l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera
abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, e' obbligato in
solido il soggetto pubblicizzato.
824. Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a), il canone
e' determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in
metri quadrati, alla tipologia e alle finalita', alla zona occupata
del territorio comunale o provinciale o della citta' metropolitana in
cui e' effettuata l'occupazione. Il canone puo' essere maggiorato di
eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto
derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano,
a qualsiasi titolo, gia' posti a carico dei soggetti che effettuano
le occupazioni. La superficie dei passi carrabili si determina
moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte
dell'edificio o del terreno al quale si da' l'accesso, per la
profondita' di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai
passi carrabili puo' essere definitivamente assolto mediante il
versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti
annualita'.
825. Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma
819, lettera b), il canone e' determinato in base alla superficie
complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati,
indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Per la
pubblicita' effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico
o a uso privato, il canone e' dovuto rispettivamente al comune che ha
rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario
del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso e' obbligato in
solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere
il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a
trecento centimetri quadrati.
826. La tariffa standard annua, modificabile ai sensi del comma
817, in base alla quale si applica il canone relativo alle
fattispecie di cui al comma 819, nel caso in cui l'occupazione o la
diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno
solare e' la seguente:
===================================================
| Classificazione dei comuni |Tariffa standard |
+===============================+=================+
|Comuni con oltre 500.000 | |
|abitanti |euro 70,00 |
+-------------------------------+-----------------+
|Comuni con oltre 100.000 fino a| |
|500.000 abitanti |euro 60,00 |
+-------------------------------+-----------------+
|Comuni con oltre 30.000 fino a | |
|100.000 abitanti |euro 50,00 |
+-------------------------------+-----------------+
|Comuni con oltre 10.000 fino a | |
|30.000 abitanti |euro 40,00 |
+-------------------------------+-----------------+
|Comuni fino a 10.000 abitanti |euro 30,00 |
+-------------------------------+-----------------+
827. La tariffa standard giornaliera, modificabile ai sensi del
comma 817, in base alla quale si applica il canone relativo alle
fattispecie di cui al comma 819, nel caso in cui l'occupazione o la
diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo
inferiore all'anno solare e' la seguente:
===================================================
| Classificazione dei comuni |Tariffa standard |
+===============================+=================+
|Comuni con oltre 500.000 | |
|abitanti |euro 2 |
+-------------------------------+-----------------+
|Comuni con oltre 100.000 fino a| |
|500.000 abitanti |euro 1,30 |
+-------------------------------+-----------------+
|Comuni con oltre 30.000 fino a | |
|100.000 abitanti |euro 1,20 |
+-------------------------------+-----------------+
|Comuni con oltre 10.000 fino a | |
|30.000 abitanti |euro 0,70 |
+-------------------------------+-----------------+
|Comuni fino a 10.000 abitanti |euro 0,60 |
+-------------------------------+-----------------+
828. I comuni capoluogo di provincia e di citta' metropolitane non
possono collocarsi al di sotto della classe di cui ai commi 826 e 827
riferita ai comuni con popolazione con oltre 30.000 fino a 100.000
abitanti. Per le province e per le citta' metropolitane le tariffe
standard annua e giornaliera sono pari a quelle della classe dei
comuni fino a 10.000 abitanti.
829. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard di cui
al comma 826 e' ridotta a un quarto. Per le occupazioni del
sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo
va applicata fino a una capacita' dei serbatoi non superiore a
tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacita', la tariffa
standard di cui al primo periodo e' aumentata di un quarto per ogni
mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5
per cento sulla misura della capacita'.
830. E' soggetta al canone l'utilizzazione di spazi acquei adibiti
ad ormeggio di natanti e imbarcazioni compresi nei canali e rivi di
traffico esclusivamente urbano in consegna ai comuni di Venezia e di
Chioggia ai sensi del regio decreto 20 ottobre 1904, n. 721, e
dell'articolo 517 del regolamento per l'esecuzione del codice della
navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; per tali utilizzazioni la
tariffa standard prevista dal comma 826 e' ridotta di almeno il 50
per cento.
831. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con
cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi
di pubblica utilita', quali la distribuzione ed erogazione di energia
elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e
radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone e' dovuto dal
soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base
delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri
soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa
forfetaria:
=================================================
| Classificazione dei comuni | Tariffa |
+===============================+===============+
|Comuni fino a 20.000 abitanti |euro 1,50 |
+-------------------------------+---------------+
|Comuni oltre 20.000 abitanti |euro 1 |
+-------------------------------+---------------+
In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non puo'
essere inferiore a euro 800. Il canone e' comprensivo degli
allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le
occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali
all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento
del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri
utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il
numero complessivo delle utenze e' quello risultante al 31 dicembre
dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base
all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre
dell'anno precedente. Per le occupazioni del territorio provinciale e
delle citta' metropolitane, il canone e' determinato nella misura del
20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura
unitaria di tariffa pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle
utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.
832. Gli enti possono prevedere riduzioni per le occupazioni e le
diffusioni di messaggi pubblicitari:
a) eccedenti i mille metri quadrati;
b) effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali
e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio
pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui
le fattispecie di cui alla presente lettera siano realizzate con il
patrocinio dell'ente, quest'ultimo puo' prevedere la riduzione o
l'esenzione dal canone;
c) con spettacoli viaggianti;
d) per l'esercizio dell'attivita' edilizia.
833. Sono esenti dal canone:
a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni,
province, citta' metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti
religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti
pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalita' specifiche di
assistenza, previdenza, sanita', educazione, cultura e ricerca
scientifica;
b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e
fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonche' i
mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o
regolamento, purche' di superficie non superiore ad un metro
quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella
che e' stabilita nei regolamenti di polizia locale;
d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei
casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o
successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della
concessione medesima;
e) le occupazioni di aree cimiteriali;
f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per
l'attivita' agricola;
g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai
giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole
facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di
ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei
servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attivita'
esercitata dall'impresa di trasporto;
i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione
delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente
che non persegua scopo di lucro;
l) le insegne di esercizio di attivita' commerciali e di
produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si
svolge l'attivita' cui si riferiscono, di superficie complessiva fino
a 5 metri quadrati;
m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni
proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre
adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui
superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre
adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo
potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre
adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo
potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre
adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo
potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale
e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto,
anche per conto terzi, di proprieta' dell'impresa o adibiti al
trasporto per suo conto;
o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di
pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in
programmazione;
p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai
soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi
utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza
inferiore a tremila posti;
q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attivita' commerciale o di
produzione di beni o servizi ove si effettua l'attivita' stessa,
nonche' i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti
nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purche'
attinenti all'attivita' in essi esercitata che non superino la
superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti
portatori di handicap.
834. Gli enti possono prevedere nei rispettivi regolamenti
ulteriori riduzioni, ivi compreso il pagamento una tantum all'atto
del rilascio della concessione di un importo da tre a cinque volte la
tariffa massima per le intercapedini.
835. Il versamento del canone e' effettuato, direttamente agli
enti, contestualmente al rilascio della concessione o
dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi
pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786
del presente articolo. La richiesta di rilascio della concessione o
dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della
dichiarazione da parte del soggetto passivo.
836. Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 e' soppresso l'obbligo
dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche
affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507. Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o
da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni
di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali e' sostituito
dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. I
comuni garantiscono in ogni caso l'affissione da parte degli
interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalita'
sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a
disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.
837. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le citta'
metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone
di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a
mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini
dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali
anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con
popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma
7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285.
838. Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle
disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce
la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo
II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di
occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i
prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
839. Il canone di cui al comma 837 e' dovuto al comune o alla
citta' metropolitana dal titolare dell'atto di concessione o, in
mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla
superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla
superficie effettivamente occupata.
840. Il canone di cui al comma 837 e' determinato dal comune o
dalla citta' metropolitana in base alla durata, alla tipologia, alla
superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona
del territorio in cui viene effettuata.
841. La tariffa di base annuale per le occupazioni che si
protraggono per l'intero anno solare e' la seguente:
===================================================
| Classificazione dei comuni |Tariffa standard |
+===============================+=================+
|Comuni con oltre 500.000 | |
|abitanti |euro 70,00 |
+-------------------------------+-----------------+
|Comuni con oltre 100.000 fino a| |
|500.000 abitanti |euro 60,00 |
+-------------------------------+-----------------+
|Comuni con oltre 30.000 fino a | |
|100.000 abitanti |euro 50,00 |
+-------------------------------+-----------------+
|Comuni con oltre 10.000 fino a | |
|30.000 abitanti |euro 40,00 |
+-------------------------------+-----------------+
|Comuni fino a 10.000 abitanti |euro 30,00 |
+-------------------------------+-----------------+
842. La tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si
protraggono per un periodo inferiore all'anno solare e' la seguente:
===================================================
| Classificazione dei comuni |Tariffa standard |
+===============================+=================+
|Comuni con oltre 500.000 | |
|abitanti |euro 2 |
+-------------------------------+-----------------+
|Comuni da oltre 100.000 fino a | |
|500.000 abitanti |euro 1,30 |
+-------------------------------+-----------------+
|Comuni da oltre 30.000 fino a | |
|100.000 abitanti |euro 1,20 |
+-------------------------------+-----------------+
|Comuni da oltre 10.000 fino a | |
|30.000 abitanti |euro 0,70 |
+-------------------------------+-----------------+
|Comuni fino a 10.000 abitanti |euro 0,60 |
+-------------------------------+-----------------+
843. I comuni e le citta' metropolitane applicano le tariffe di cui
al comma 842 frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione
all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono
prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone di cui al comma
837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle
medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con
carattere ricorrente e con cadenza settimanale e' applicata una
riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente
determinato ai sensi del periodo precedente. Per l'anno 2020, i
comuni non possono aumentare le tariffe vigenti in regime di Tosap e
Cosap se non in ragione dell'adeguamento al tasso di inflazione
programmato.
844. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la
piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalita' previste dal
medesimo codice.
845. Ai fini del calcolo dell'indennita' e delle sanzioni
amministrative, si applica il comma 821, lettere g) e h), in quanto
compatibile.
846. Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del
relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla
data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione
della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone
di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale
sulla pubblicita' e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del
canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.
A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite
d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalita' di
applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a
condizioni economiche piu' favorevoli per l'ente affidante.
847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del
1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e
ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano
ferme le disposizioni inerenti alla pubblicita' in ambito ferroviario
e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del
decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la
determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della
legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio
2011, n. 68.
848. La dotazione del Fondo di solidarieta' comunale di cui al
comma 448 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 47
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e' incrementata di
100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300
milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni
di euro annui a decorrere dal 2024.
849. Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.
232, dopo la lettera d-ter) e' aggiunta la seguente:
« d-quater) destinato, quanto a 100 milioni di euro nel 2020, 200
milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni
di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, a
specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo di
solidarieta' comunale, da individuare con i decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al secondo e al terzo periodo. I
comuni beneficiari nonche' i criteri e le modalita' di riparto delle
risorse di cui al periodo precedente sono stabiliti con il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451. Per
l'anno 2020 i comuni beneficiari nonche' i criteri e le modalita' di
riparto delle risorse di cui al primo periodo sono stabiliti con un
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2020
previa intesa in sede di Conferenza Statocitta' ed autonomie locali
».
850. A decorrere dall'anno 2020, la dotazione del Fondo di
solidarieta' comunale di cui al comma 448 dell'articolo 1 della legge
11 dicembre 2016, n. 232, e' ridotta di 14,171 milioni di euro annui
in conseguenza della minore esigenza di ristoro ai comuni delle
minori entrate TASI di cui ai commi da 738 a 783.
851. Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.
232, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
« a) ripartito, quanto a euro 3.767.450.000 sino all'anno 2019 e
a euro 3.753.279.000 a decorrere dall'anno 2020, tra i comuni
interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e del tributo
per i servizi indivisibili (TASI), relativo all'anno 2015 derivante
dall'applicazione dei commi da 10 a 16 e dei commi 53 e 54
dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ».
852. Al fine di sostenere le attivita' della Fondazione ANT Italia
Onlus di Bologna nell'assistenza medico-specialistica gratuita a
domicilio dei malati di tumore, e' assegnata alla medesima Fondazione
un contributo pari a 500.000 euro per l'anno 2020.
853. All'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: « predetto valore soglia » sono
sostituite dalle seguenti: « valore soglia prossimo al valore medio,
nonche' un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una
spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni
che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia
non possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo
rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a
5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui
al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi
dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di
almeno una unita' possono incrementare la spesa di personale a tempo
indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a
quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando
tali unita' in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a
carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia
di contenimento della spesa di personale »;
b) al quarto periodo, le parole: « di cui al primo periodo » sono
sostituite dalla seguente: « superiore »;
c) al quinto periodo, dopo le parole: « al valore soglia » e'
aggiunta la seguente: « superiore ».
854. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 859, le parole: « A partire dall'anno 2020 » sono
sostituite dalle seguenti: « A partire dall'anno 2021 »;
b) al comma 861, le parole: « Limitatamente all'esercizio 2019,
gli indicatori di cui al comma 859 possono essere elaborati sulla
base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili
dell'ente con le modalita' fissate dal presente comma. Gli enti che
si avvalgono di tale facolta' effettuano la comunicazione di cui al
comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato
SIOPE+ » sono soppresse;
c) al comma 868, le parole: « A decorrere dal 2020 » sono
sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 2021 ».
855. All'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019,
n. 124, le parole: « Entro il 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle
seguenti: « Entro il 1° luglio 2020 ».
856. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3.
857. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui
all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre
2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che
si prevede possano essere approvati nel triennio 2020-2022, sono
determinati, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, nelle misure
indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.
858. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 15.189.498 euro per l'anno
2020, di 46.011.123 euro per l'anno 2021, di 31.454.444 euro per
l'anno 2022, di 201.599.290 euro per l'anno 2023, di 215.491.923 euro
per l'anno 2024, di 167.952.895 euro per l'anno 2025, di 378.644.496
euro per l'anno 2026, di 336.492.531 euro per l'anno 2027, di
176.504.373 euro per l'anno 2028, di 176.312.770 euro per l'anno
2029, di 176.037.560 euro per l'anno 2030, di 175.510.748 euro per
l'anno 2031, di 177.283.937 euro per l'anno 2032, di 177.257.125 euro
per l'anno 2033 e di 177.236.989 euro annui a decorrere dall'anno
2034.
859. Per l'ammissione di medici alle scuole di specializzazione di
area sanitaria e' autorizzata l'ulteriore spesa di 25 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 26 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2022.
860. I commi 1 e 2 dell'articolo 59 del decreto-legge 26 ottobre
2019, n. 124, sono abrogati.
861. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita', di
cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e'
rifinanziato per 5 milioni di euro nell'anno 2021, 15 milioni di euro
nell'anno 2022, 25 milioni di euro nell'anno 2023, 26 milioni di euro
nell'anno 2024, 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e
2026 e 46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
862. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies,
del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato
dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, e' incrementata
di 1 milione di euro per l'anno 2020 da ripartire in parti uguali a
favore delle finalita' di cui alle lettere a) e b) del comma 1
dell'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4.
863. In considerazione del venir meno della necessita' di
accantonamento dell'importo dei maggiori oneri per interessi passivi
conseguenti alle emissioni di titoli del debito pubblico realizzate
nel 2017 in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma
3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15:
a) le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, sono disaccantonate e rese disponibili, in
termini di competenza e cassa, per un importo pari a 213 milioni di
euro per l'anno 2020;
b) le risorse di cui al Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, sono
disaccantonate e rese disponibili, in termini di cassa, per un
importo pari a 99 milioni di euro per l'anno 2020.
864. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307, e' ridotto di 213 milioni di euro nell'anno 2020, di 3 milioni
di euro nell'anno 2028, di 45,9 milioni di euro nel 2029 ed e'
incrementato di 10 milioni di euro nell'anno 2030 e di 25 milioni di
euro nell'anno 2031.
865. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di 203 milioni di
euro per l'anno 2020 e di 16 milioni di euro per l'anno 2021 ed e'
incrementato di 145 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
866. Le disposizioni recate dai commi da 867 a 873 di attuazione
dell'Accordo sottoscritto il 7 novembre 2019 tra il Ministro
dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e
le autonomie, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale ed il
Presidente della regione Sardegna, ai sensi dell'articolo 1, comma
875, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, entrano in vigore il
giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale.
867. Con l'Accordo di cui al comma 866 sono attuate le sentenze
della Corte costituzionale n. 77 del 13 maggio 2015, n. 154 del 4
luglio 2017, n. 103 del 23 maggio 2018, n. 6 dell'11 gennaio 2019,
nonche' la sentenza del tribunale amministrativo regionale per la
Sardegna n. 194 del 5 marzo 2019, fatta salva la definizione dei
costi relativi all'insularita' nell'ambito di apposito tavolo.
868. Il contributo alla finanza pubblica della regione Sardegna e'
stabilito nell'ammontare complessivo di 684,210 milioni di euro per
l'anno 2018, di 536 milioni di euro per l'anno 2019 e di 383 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2020. I predetti contributi, come
determinati a decorrere dall'anno 2020, sono versati all'erario con
imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, dell'entrata del
bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza
di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30
aprile, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a
qualsiasi titolo spettanti alla regione, anche avvalendosi
dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite
della struttura di gestione.
869. E' fatta salva la facolta' da parte dello Stato di modificare
per un periodo di tempo definito, non superiore alle annualita'
considerate nel bilancio di previsione in corso di gestione, il
contributo di cui al comma 868 per far fronte ad eventuali
eccezionali esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10
per cento del contributo stesso; contributi di importi superiori sono
concordati con la regione. Nel caso in cui siano necessarie manovre
straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in
materia di riequilibrio del bilancio pubblico, il contributo di cui
al comma 868 puo' essere altresi' incrementato, per un periodo
limitato alle annualita' considerate nel bilancio di previsione in
corso di gestione, di una percentuale non superiore al 10 per cento;
contributi di importi superiori sono concordati con la regione.
870. In applicazione del punto 5 dell'Accordo firmato il 7 novembre
2019 tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per
gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per il Sud e la
coesione territoriale ed il Presidente della regione Sardegna, e'
attribuito alla regione un trasferimento di euro 7 milioni per l'anno
2020, di euro 116 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di
euro 46 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di euro 81
milioni per l'anno 2025.
871. In applicazione del punto 6 dell'Accordo del 7 novembre 2019
lo Stato riconosce alla regione Sardegna un trasferimento di risorse
aggiuntive per spese di investimento di complessivi euro 1.425,8
milioni per le spese di manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo, ristrutturazione e valorizzazione di
strade, scuole, immobili di proprieta' regionale, beni culturali ed
archeologici ed aree contermini, nonche' per la realizzazione di
opere pubbliche di interesse regionale, inclusi ospedali e strutture
destinate al servizio sanitario regionale, per il potenziamento delle
residenze universitarie e delle strutture destinate a servizi
connessi al diritto allo studio universitario e per l'integrazione
dei fondi statali destinati ad opere di prevenzione idrauliche ed
idrogeologiche da danni atmosferici da trasferire in quote pari a
euro 33,8 milioni per l'anno 2020, euro 114 milioni per l'anno 2021,
euro 91 milioni per l'anno 2022, euro 97 milioni per l'anno 2023,
euro 94 milioni per l'anno 2024, euro 105 milioni per l'anno 2025,
euro 49 milioni per l'anno 2026, euro 117 milioni per l'anno 2027,
euro 95 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, euro 145
milioni per l'anno 2032 ed euro 200 milioni per l'anno 2033. Tali
somme sono trasferite alla regione, nella misura del 20 per cento, a
titolo di acconto a seguito dell'attestazione da parte del Presidente
della regione dell'avvio dei lavori ovvero della sottoscrizione dei
contratti di acquisto e, per la restante quota dell'80 per cento, a
seguito della realizzazione degli stati di avanzamento dei lavori
attestata dal Presidente della regione ovvero della avvenuta consegna
degli immobili acquistati, parimenti attestata dal Presidente della
regione, nei limiti delle quote annuali, con possibilita' di
rimodulare le stesse secondo le esigenze degli stati di avanzamento,
nel rispetto dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196. Lo Stato riconosce alla regione Sardegna l'assegnazione di
euro 111 milioni per investimenti in ambito sanitario a valere sulle
risorse da ripartire di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo
1988, n. 67, come rideterminate dall'articolo 1, comma 555, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, da erogare nella misura del 20 per
cento a titolo di acconto a seguito dell'attestazione dell'avvio dei
lavori e per la restante quota dell'80 per cento a seguito della
realizzazione degli stati di avanzamento dei lavori.
872. A decorrere dall'anno 2020 alle province della regione
Sardegna e alla citta' metropolitana di Cagliari e' attribuito un
contributo di 10 milioni di euro annui. Il contributo spettante a
ciascun ente e' determinato in proporzione alla differenza tra il
concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto della riduzione della
spesa di personale registrata da ciascun ente nel periodo dal 2014 al
2018, e dei contributi ricevuti ai sensi dell'articolo 6 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29
maggio 2017, e dell'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, nonche' degli importi non piu' dovuti di cui
all'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come indicati
nella tabella 2 allegata al citato decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50. Il contributo di cui al periodo precedente e' versato dal
Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo
di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi
enti. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente,
ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative ai
contributi attribuiti e iscrive in spesa il concorso alla finanza
pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, al netto di un importo corrispondente alla somma dei
contributi stessi.
873. All'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.
874. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, e' ridotto di euro 15 milioni per l'anno 2020,
euro 114 milioni per l'anno 2021, euro 91 milioni per l'anno 2022,
euro 97 milioni per l'anno 2023, euro 94 milioni per l'anno 2024,
euro 105 milioni per l'anno 2025, euro 49 milioni per l'anno 2026,
euro 117 milioni per l'anno 2027, euro 95 milioni per ciascuno degli
anni dal 2028 al 2031, euro 145 milioni per l'anno 2032 ed euro 200
milioni per l'anno 2033. Un ulteriore importo, pari a 18,8 milioni di
euro, delle somme iscritte nel conto dei residui sul fondo di cui al
periodo precedente per l'anno 2020, e' versato all'entrata del
bilancio dello Stato nel medesimo anno.
875. A decorrere dall'anno 2020 e' riconosciuto a favore dei liberi
consorzi e delle citta' metropolitane della Regione siciliana un
contributo di 80 milioni di euro annui. Il contributo spettante a
ciascun ente e' determinato in proporzione al concorso alla finanza
pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, al netto della riduzione della spesa di personale
registrata da ciascun ente nel periodo dal 2014 al 2018, dei
contributi ricevuti dalla Regione siciliana a valere sulla somma
complessiva di 70 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 885,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonche' degli importi non piu'
dovuti di cui all'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
come indicati nella tabella 2 allegata al decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96. Il contributo di cui al periodo precedente e' versato
dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a
titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei
medesimi enti. In considerazione di quanto disposto dal periodo
precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme
relative ai contributi attribuiti e iscrive in spesa il concorso alla
finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, al netto di un importo corrispondente alla
somma dei contributi stessi.
876. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo
2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, applicato al
bilancio nell'esercizio precedente e non ripianato a causa del
mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo a
seguito di sentenze della Corte costituzionale o di sentenze
esecutive di altre giurisdizioni puo' essere ripianato nei tre
esercizi successivi, in quote costanti, con altre risorse dell'ente
ovvero, sempre nei medesimi tre esercizi, in quote determinate in
ragione dell'esigibilita' dei suddetti trasferimenti secondo il piano
di erogazione delle somme comunicato formalmente dall'ente erogatore,
anche mediante sottoscrizione di apposita intesa con l'ente
beneficiario.
877. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « per ciascuno
degli anni 2016- 2019 » sono aggiunte le seguenti: « , e di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022 »;
b) al comma 2, primo periodo, le parole: « ed entro il 20
dicembre 2019 per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « ed
entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 ».
878. Il fondo istituito dall'articolo 1, comma 621, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, nello stato di previsione del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e' esteso ai Paesi
non africani d'importanza prioritaria per i movimenti migratori e
rinominato « Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il
dialogo e la cooperazione con i Paesi africani e con altri Paesi
d'importanza prioritaria per i movimenti migratori ». A tale Fondo e'
assegnata una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020, 30
milioni di euro per l'anno 2021 e 40 milioni di euro per l'anno 2022.
879. Ai cittadini di origine italiana di nazionalita' venezuelana
che hanno presentato richiesta del possesso dello status civitatis
italiano alla data di entrata in vigore della presente legge e'
concesso il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero il permesso di soggiorno
per esigenze di carattere umanitario. A tal fine e' autorizzata la
spesa di 100.000 euro per l'anno 2020.
880. Al fine di attuare l'articolo 6 del Memorandum firmato tra il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la
Lake Chad Basin Commission, e' cofinanziato lo studio di fattibilita'
del « Progetto Transaqua » per euro 1.500.000 per l'anno 2021 tramite
il Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e
la cooperazione con i Paesi africani e con altri Paesi d'importanza
prioritaria per i movimenti migratori.
881. Al fine di accelerare i procedimenti di riconoscimento della
cittadinanza in favore dei cittadini stranieri di origine italiana di
nazionalita' venezuelana che presentano richiesta del possesso dello
status civitatis italiano, e' autorizzata la spesa di 500.000 euro
annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
882. Il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non
accompagnati, istituito dall'articolo 1, comma 181, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 1 milione di euro annui a
decorrere dall'anno 2020 per essere destinato sulla base delle
modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 883 e nei limiti
dello stanziamento di cui al presente comma alle seguenti finalita':
a) interventi a favore dei tutori volontari di minori stranieri
non accompagnati, di cui alla legge 7 aprile 2017, n. 47;
b) rimborso a favore delle aziende di un importo fino al 50 per
cento dei costi sostenuti per permessi di lavoro retribuiti accordati
come clausola di maggior beneficio ai tutori volontari di minori
stranieri non accompagnati, fino a 60 ore per tutore, per adempimenti
connessi con l'ufficio della tutela volontaria;
c) rimborso a favore dei tutori volontari delle spese sostenute
per adempimenti connessi con l'ufficio della tutela volontaria.
883. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definite le modalita' attuative del comma 882, ivi incluse quelle
concernenti le modalita' di richiesta dei contributi e relativa
assegnazione nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 882.
884. Alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero
dell'interno, di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 28
dicembre 1995, n. 549, e' riconosciuto un contributo di 200.000 euro
per ciascuno degli anni 2021 e 2022.