Art. 10 
 
Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 12 del  regolamento
  (UE) n. 517/2014 in materia di  etichettatura  e  informazioni  sui
  prodotti e sulle apparecchiature 
 
  1. Chiunque immette in commercio i prodotti e le apparecchiature di
cui all'articolo 12, paragrafi 1, 2  e  5  del  regolamento  (UE)  n.
517/2014,  nonche'  i  gas  fluorurati  a  effetto   serra   di   cui
all'articolo 12, paragrafi da 6 a  12,  non  etichettati  secondo  le
prescrizioni e le modalita' del medesimo articolo, e' punito  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 50.000,00 euro. 
  2. La medesima sanzione si applica nel caso in cui l'etichetta  non
sia conforme al formato di cui  al  regolamento  di  esecuzione  (UE)
2015/2068 e  a  quanto  previsto  all'articolo  19  del  decreto  del
Presidente della Repubblica, n. 146 del 2018. 
 
          Note all'art. 10: 
 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 517/2014 si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti del regolamento di esecuzione  (UE)
          2015/2068 si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 19 del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica, n. 146 del 2018: 
              «Art.  19  (Etichettatura).  -  1.  Le  etichette   dei
          prodotti e delle apparecchiature contenenti gas  fluorurati
          a effetto serra di cui all'art. 12, paragrafi 1, 2 e 5, del
          regolamento (UE) n. 517/2014, nonche' le etichette dei  gas
          fluorurati a effetto serra di cui all'art. 12, paragrafi 6,
          7, 8, 9, 10, 11 e  12,  dello  stesso  regolamento,  devono
          essere redatte  anche  in  lingua  italiana  e  secondo  il
          formato  stabilito  dal  regolamento  di  esecuzione   (UE)
          2015/2068.».