Art. 12 
 
         Proroga di termini in materia di sviluppo economico 
 
  1. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1057, della legge  30
dicembre 2018, n. 145, e' riconosciuto, nel limite di  8  milioni  di
euro, alle medesime condizioni, anche per  gli  acquisti  di  cui  al
medesimo comma effettuati  nell'anno  2020.  Agli  oneri  di  cui  al
presente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
  2. All'articolo 1, comma 1031, della legge  30  dicembre  2018,  n.
145, alle lettere a) e b), le parole: «alle classi Euro 1, 2, 3 e  4»
sono sostituite dalle seguenti: «alle classi da Euro 0 a Euro 4». 
  3. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 59, le parole: «a decorrere dal 1º luglio 2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2022»; 
    b) al comma 59, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Il
Ministero  dello   sviluppo   economico,   sentita   l'Autorita'   di
regolazione per  energia  reti  e  ambiente  (ARERA)  definisce,  con
decreto da adottarsi entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione, previo parere  delle  Commissioni
parlamentari competenti, le  modalita'  ed  i  criteri  dell'ingresso
consapevole nel mercato dei clienti finali,  tenendo  altresi'  conto
della necessita' di concorrenza, pluralita' di fornitori e di offerte
nel libero mercato»; 
    c) al comma 60, le parole: «a decorrere dal 1° luglio 2020», sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2022»; 
    d)  il  comma  81  e'  sostituito  dal  seguente:  «81.   Sentita
l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente,  con  decreto
del Ministro dello  sviluppo  economico  da  adottare  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  disposizione
sono  fissati  i  criteri,  le  modalita'  e  i  requisiti   tecnici,
finanziari  e  di  onorabilita'  per  l'iscrizione  e  la  permanenza
nell'elenco di cui al  comma  80.  Tali  requisiti  devono  garantire
l'affidabilita' nel tempo del soggetto iscritto e  consentire,  anche
mediante gli interventi di cui al comma 82, un efficace  contrasto  a
possibili condotte contrastanti con i  generali  principi,  legali  e
regolatori, che sovraintendono al buon funzionamento  dei  mercati  e
alla tutela dei consumatori. A tal fine, si distinguono almeno: 
      a) i requisiti imprescindibili per la  permanenza  nell'elenco,
il  cui  venir  meno  comporta  l'esclusione  dall'elenco  salvo  che
l'impresa non vi abbia posto tempestivo rimedio; 
      b) i requisiti connessi a indicatori generali sullo svolgimento
dell'attivita', il cui venir  meno  comporta,  qualora  l'impresa  di
vendita non  vi  ponga  rimedio  in  tempi  ragionevoli,  l'avvio  di
un'istruttoria da parte del Ministero dello sviluppo economico  volta
a valutare la  complessiva  gestione  dell'attivita'  ai  fini  delle
valutazioni e delle decisioni di cui al successivo comma 82.»; 
    e) il comma 82 e' sostituito dal seguente: «82. L'elenco  di  cui
al comma 80 e' pubblicato  nel  sito  internet  del  Ministero  dello
sviluppo economico e  aggiornato  mensilmente.  La  pubblicazione  ha
valore  di  pubblicita'  ai  fini  di  legge  per  tutti  i  soggetti
interessati. Il Ministero  vigila  sul  mantenimento  nel  tempo  dei
requisiti da parte dei soggetti iscritti  all'elenco,  svolgendo  gli
approfondimenti istruttori nei casi di cui al comma 81,  lettera  b).
Qualora risultino situazioni di gravi  inadempimenti  o  incongruenze
rispetto ai predetti requisiti, o situazioni valutate critiche  anche
alla luce dei generali principi richiamati che sovraintendono al buon
funzionamento dei mercati e alla tutela  dei  consumatori,  con  atto
motivato il Ministero dispone l'esclusione dall'Elenco.». 
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 55-bis del decreto-legge  26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
dicembre 2019, n. 157, si applicano dal 16 febbraio 2020.